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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08820/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di interferenze illecite nella vita privata. Con il primo motivo ha riproposto censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha contestato la recidiva, ma la doglianza è stata ritenuta nuova rispetto all'atto di appello e, comunque, formulata in modo generico. Con il terzo motivo ha censurato la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, chiedendo in sostanza una nuova valutazione di merito della congruità della sanzione. Con il quarto motivo ha contestato il diniego della sostituzione della pena detentiva, ma senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. È stata depositata anche una memoria difensiva, ritenuta non idonea a superare il vaglio di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando: la genericità e la reiterazione del primo motivo; l'inammissibilità del secondo motivo perché nuovo in cassazione e comunque aspecifico; la manifesta infondatezza del terzo motivo, poiché la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivati; la manifesta infondatezza e l'ulteriore aspecificità del quarto motivo, concernente la richiesta di sostituzione della pena detentiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.

    È il reato per il quale la condanna di merito è stata confermata; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione della pena e rientra nella discrezionalità del giudice di merito se non arbitraria o illogica.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della congruità della pena deve essere compiuta dal giudice di merito alla luce dei criteri legali indicati dalla norma.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli

    L'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

  • Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow

    Ai fini della specificità dell'appello, non basta contestare il punto della decisione, ma occorre indicare le ragioni di fatto o di diritto della dissociazione dalla motivazione impugnata.

  • Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario

    In cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico o sia priva di sufficiente motivazione.

  • Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli

    Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente una motivazione sintetica ma congrua, ancorata agli elementi ritenuti rilevanti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello e di cassazione i motivi di impugnazione devono essere specifici: non è sufficiente riproporre censure generiche o già svolte senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Una censura proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile se introduce questioni nuove non devolute al giudice di merito.
  • La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono espressione della discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come nuova valutazione del merito, salvo illogicità manifesta, arbitrarietà o difetto di motivazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto da una motivazione che richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
  • La richiesta di sostituzione della pena detentiva deve essere specificamente confutata rispetto alla motivazione del giudice di merito; in difetto, la doglianza è aspecifica e non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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