Cassazione Penale, Ordinanza n. 41075/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, in primo luogo, la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio; in secondo luogo ha riproposto ulteriori censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. L'ordinanza di legittimità non descrive nel dettaglio il fatto storico e il reato contestato, ma chiarisce che il primo motivo era diretto contro la regolarità della vocatio in iudicium e che la doglianza sulla notifica era smentita dalla relata dell'Ufficiale giudiziario, mentre il secondo motivo era meramente reiterativo di questioni già affrontate dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la notifica del decreto di citazione risultava eseguita a mani proprie del ricorrente secondo la relata dell'Ufficiale giudiziario, la cui falsità potrebbe essere provata solo dimostrando il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale ex art. 479 c.p. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La falsità della relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario, ai fini della sua contestazione in sede processuale, può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di falso ideologico in atto pubblico.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La contestazione della regolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio non può fondarsi su mere allegazioni di falsità della relata, ma richiede la dimostrazione dell'effettiva falsità dell'atto pubblico secondo gli strumenti probatori e le condizioni proprie della falsità ideologica del pubblico ufficiale.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si risolva in una censura incompatibile con il contenuto dell'atto ufficiale di notificazione, quando tale atto attesti la consegna a mani proprie dell'interessato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo sostanzialmente pedissequo questioni già esaminate e disattese con argomentazioni giuridiche congrue dal giudice di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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