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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22753/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Accoto era indagato per detenzione di arma clandestina (fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa) e ricettazione, rinvenuta in un magazzino a lui in uso. Accoto, ufficiale della Marina Militare, aveva ammesso il possesso sostenendo che gli era stata consegnata da un conoscente per una riparazione e che non poteva accorgersi della clandestinità. In primo grado il Gip e poi il Tribunale della Libertà di Lecce hanno ritenuto la versione non credibile alla luce dell'esperienza professionale dell'indagato e hanno configurato il pericolo di reiterazione per le modalità di custodia dell'arma e per la professionalità della condotta. Accoto ha impugnato in Cassazione per vizio di motivazione sulla gravità indiziaria (sia per detenzione che per ricettazione), sulla sussistenza del pericolo di reiterazione e per non aver considerato la prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale della pena (art. 275 co.2bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità; ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la scarsa credibilità della versione difensiva (soprattutto per la ventennale esperienza militare dell'imputato) e la sussistenza del pericolo di reiterazione desunto dalle modalità e dal disvalore della condotta. Ha precisato il quadro interpretativo sull'art. 274 c.p.p.: il pericolo deve essere concreto e attuale e va desunto soprattutto dagli elementi storici e dalle modalità del fatto, senza richiedere l'esistenza di "occasioni prossime" esterne. Implicitamente ha escluso la concedibilità della sospensione condizionale della pena alla luce della prognosi di reiterazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la costituzione del Tribunale in composizione per i provvedimenti cautelari: richiamata per motivare la composizione del Tribunale di Lecce che ha confermato la misura

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Indica il criterio della "gravità indiziaria" richiesto per le misure cautelari: va valutato il valore dimostrativo degli atti per sostenere una qualificata probabilità di condanna; in sede di legittimità si verifica la completezza, la logicità e la non contraddittorietà della motivazione, non si procede a rivalutazione autonoma dei fatti

  • art. 274 co.1 lett. c) cod. proc. pen.

    Regola il pericolo di reiterazione come motivo di custodia cautelare; la Corte precisa che il requisito è un'endiadi "concretezza e attualità": il giudice deve desumerli dagli elementi storici e dalle modalità del fatto, non richiedendo l'esistenza di "occasioni prossime" esterne

  • art. 275 co.2bis cod. proc. pen.

    Riguarda la valutazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ritiene che la prognosi favorevole sia incompatibile con la ritenuta concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, giustificando il rigetto della richiesta

Massime di principio

  • In sede cautelare la gravità indiziaria è valutata con un giudizio prognostico che richiede motivazione logica e completa; la Cassazione non riconsidera i fatti ma controlla la coerenza e la logicità della motivazione del giudice di merito
  • La credibilità di una versione difensiva può essere messa in dubbio ove l'indagato possieda una professionalità specifica (es. personale militare) che avrebbe imposto un più alto grado di diligenza nel verificare la legittimità dell'arma ricevuta
  • Per ritenere il pericolo di reiterazione non è necessario provare "occasioni prossime" di riproduzione del reato: è sufficiente che le modalità e il disvalore della condotta, unitamente agli elementi storici, offrano indici concreti e attuali di possibile reiterazione
  • Se il giudice ritiene sussistente il pericolo di reiterazione, ciò ostacola la concessione della sospensione condizionale della pena, poiché la sospensione implica una prognosi favorevole di non ripetizione
  • Difesa pratica: in casi di detenzione di arma clandestina è importante fornire elementi concreti che provino l'estraneità o l'ignoranza del soggetto (documenti, testimonianze, elementi che attestino la casualità o la mancanza di occultamento) e produrre elementi che contrastino la prognosi di pericolosità per evitare la conferma della misura

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