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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23300/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di appello sia quanto alla qualificazione del fatto come frode informatica ex art. 640-ter c.p. sia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, nel confermare la responsabilità, ha riqualificato il fatto come frode informatica aggravata ex art. 640-ter, comma terzo, c.p. invece che come truffa semplice ex art. 640 c.p., e ha negato le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla riqualificazione giuridica del fatto; con il secondo motivo, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico per indeterminatezza e privo di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato considerato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti era congrua e faceva riferimento agli elementi ritenuti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 640-ter c.p.

    La Corte ha ritenuto corretto l'inquadramento del fatto nella frode informatica, rilevando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 640 c.p.

    È richiamato come termine di raffronto difensivo per sostenere la diversa qualificazione del fatto come truffa semplice, ma la tesi è stata disattesa.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto immune da vizi, potendo il giudice valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti senza dover esaminare singolarmente tutti quelli dedotti dalle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo che censura la riqualificazione giuridica del fatto deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; se è generico o indeterminato è inammissibile.
  • La riqualificazione di una condotta in frode informatica, anziché in truffa, è legittima quando la motivazione di merito individua tutti gli elementi costitutivi del reato contestato.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice richiama gli elementi decisivi o comunque rilevanti ai fini della valutazione complessiva; non occorre confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
  • In sede di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito sulla concessione delle attenuanti generiche in assenza di evidenti illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFrode informaticaTruffa
RamiProcesso penaleReati informatici
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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