Cassazione Penale, Sentenza n. 6525/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Beadini impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste che aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La custodia era stata applicata per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tentata estorsione. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente un concreto e attuale pericolo di fuga, anche in ragione della condanna in primo grado a cinque anni di reclusione e della mancata dimostrazione di vincoli con l'Italia, escludendo l'idoneità degli arresti domiciliari nonostante l'esistenza di una possibile soluzione alloggiativa sopravvenuta (ospitalità in albergo). Beadini deduceva in Cassazione violazione di legge e vizio di motivazione: (1) violazione del principio della domanda e divieto di reformatio in peius per aver il Tribunale del riesame fondato il rigetto su esigenze cautelari diverse da quelle poste a base della misura originaria; (2) mancata instaurazione del contraddittorio e motivazione illogica circa il pericolo di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto corretta la possibilità del Tribunale del riesame di valutare esigenze cautelari diverse da quelle indicate all'atto dell'applicazione della misura (nessuna violazione del divieto di reformatio in peius o del principio della domanda), richiamando orientamenti giurisprudenziali consolidati e gli artt. 299, 310 e 275 c.p.p. Tuttavia ha annullato l'ordinanza impugnata per manifesta illogicità della valutazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di fuga: il Tribunale del riesame aveva basato la prognosi su elementi astratti (nazionalità bosniaca, assenza di rapporti in Italia, ipotetico aiuto di sodali per lasciare il Paese) senza indicare fatti concreti idonei a dimostrare la volontà effettiva e la capacità di sottrarsi alla giustizia. La Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Trieste per un nuovo giudizio, libero nel merito e privo del vizio motivazionale riscontrato.
Norme richiamate
Regola il procedimento davanti al Tribunale del riesame; il Collegio conferma che il Tribunale del riesame può decidere nel merito anche fondandosi su esigenze cautelari diverse da quelle poste a base della misura originaria
Norma che disciplina l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare; l'istanza sopravvenuta devolve al giudice l'esame complessivo delle esigenze cautelari alla luce delle circostanze nuove
art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Prevede il pericolo di fuga come esigenza cautelare; la Corte richiede che la pronuncia sul pericolo di fuga sia basata su una prognosi concreta, sostenuta da elementi fattuali che indichino volontà e capacità di sottrarsi alla giustizia
art. 275 cod. proc. pen. (commi 1-bis e 2-ter)
Indica che, in caso di condanna in primo o secondo grado, l'esame delle esigenze cautelari deve tener conto dell'esito del procedimento e di ogni elemento sopravvenuto, autorizzando una revisione della risposta cautelare
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma processuale emergenziale che ha autorizzato la trattazione scritta nella procedura qui svolta; la Cassazione l'ha applicata procedendo a trattazione scritta
Massime di principio
- Il Tribunale del riesame può fondare la conferma o la modifica di una misura cautelare su esigenze diverse da quelle indicate dal giudice di primo grado; ciò non configura di per sé violazione del divieto di reformatio in peius o del principio della domanda.
- La valutazione del pericolo di fuga richiede una prognosi motivata con elementi concreti che indichino non solo la condizione soggettiva dell'indagato, ma soprattutto la volontà e la capacità effettiva di sottrarsi alla giustizia; la sola nazionalità estera o la carenza di legami con il territorio non sono di per sé sufficienti.
- L'istanza ex art. 299 c.p.p. devolve al giudice l'esame integrale delle esigenze cautelari alla luce di fatti sopravvenuti; il giudice d'appello o del riesame deve poter riconsiderare il quadro cautelare senza essere vincolato alla tipologia delle esigenze originarie.
- La mancanza di un contraddittorio preliminare sulle esigenze cautelari diverse da quelle iniziali non è automaticamente decisiva se l'imputato, mediante l'istanza de libertate, ha rimesso al giudice la valutazione complessiva delle esigenze cautelari; resta però obbligatorio fornire una motivazione logica e ancorata ai fatti.
- Se la motivazione del giudice è manifestamente illogica o astratta in relazione a fattori decisivi come il pericolo di fuga, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame; pertanto, in situazioni simili è cruciale documentare fatti concreti che sorreggano la prognosi cautelare (es. contatti effettivi per espatrio, prove di predisposizione di vie di fuga, disponibilità di mezzi logistici).
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