Sentenza n. 7283/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 21/2026, che aveva respinto il ricorso contro il trasferimento temporaneo d’autorità dall’istituto penitenziario di Salerno a un’altra casa di reclusione, disposto per incompatibilità ambientale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado l’ispettore aveva impugnato il trasferimento disposto il 21 maggio 2025 e, con motivi aggiunti, la nota del 19 maggio 2025 e gli atti presupposti. Aveva dedotto: violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10-bis l. 241/1990, carenza di motivazione e nullità per mancanza di un elemento essenziale, assenza di una base normativa per un trasferimento cautelare atipico, difetto di competenza del Provveditorato, mancanza di ragioni di pubblico interesse e di un termine finale, sproporzione della misura e contestazione della rilevanza degli addebiti, sostenendo che la consegna di oggetti ai detenuti fosse stata motivata da ragioni umanitarie. Il TAR ha qualificato la misura come trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale e ha respinto il ricorso. In appello l’interessato ha contestato tale qualificazione, sostenendo che dagli atti risultasse una misura cautelare-disciplinare temporanea, adottata prima della contestazione degli addebiti del 6 giugno 2025 e in elusione delle misure tipiche e delle relative competenze. In subordine ha denunciato difetto di istruttoria e motivazione circa l’effettivo pregiudizio per l’ufficio, nonché violazione di proporzionalità e ragionevolezza: il trasferimento comportava una distanza di circa 100 km (e, secondo la prospettazione dell’appellante, oltre 200 km di spostamenti quotidiani), senza valutare sedi o mansioni meno gravose e le esigenze familiari, inclusa l’assistenza a genitori anziani e a un genitore tutelato dalla l. 104/1992.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza del TAR. Esclude che il trasferimento fosse una misura cautelare disciplinare: la sua natura va individuata in base alla funzione effettiva e agli interessi perseguiti, non alle espressioni “in via cautelare” o “fino a nuove disposizioni”. Gli atti mostravano che il trasferimento mirava a rimuovere una criticità nell’ambiente penitenziario e a tutelare ordine, sicurezza, credibilità dei controlli e buon andamento; il procedimento disciplinare, diretto ad accertare eventuali responsabilità, è autonomo e può svolgersi parallelamente. La temporaneità della destinazione e la mancata corresponsione dell’indennità non modificano la qualificazione dell’atto; neppure il giudice di primo grado aveva introdotto una motivazione postuma, avendo esplicitato conseguenze ragionevolmente connesse ai fatti e al contesto operativo. Rigetta la censura di atipicità e incompetenza: le norme sulla sospensione cautelare disciplinare non limitano il distinto potere organizzativo di trasferimento, esercitabile dal Provveditorato; la mancata comunicazione di avvio non invalida il trasferimento d’autorità, qualificato come atto organizzativo sottratto alle ordinarie garanzie partecipative, e la contestazione disciplinare successiva conferma l’autonomia dei procedimenti. Esclude difetto di istruttoria e motivazione: gli accertamenti interni, anche mediante videosorveglianza, avevano documentato l’agevolazione di due detenuti di elevato spessore criminale con l’introduzione di oggetti non autorizzati; per la misura organizzativa non occorreva un previo accertamento definitivo della responsabilità disciplinare, ma una prognosi di incompatibilità. La motivazione, letta insieme agli atti richiamati, rendeva percepibili le esigenze di sicurezza, il turbamento dell’istituto e la tutela del prestigio del Corpo. Infine, la misura è ritenuta proporzionata: l’allontanamento dall’istituto interessato era idoneo a rimuovere l’incompatibilità, la sede prescelta rispondeva anche a una carenza di ispettori, e la valutazione di soluzioni alternative apparteneva alla discrezionalità organizzativa, non manifestamente illogica. Le esigenze familiari non prevalevano sull’interesse pubblico e non erano state dimostrate circostanze eccezionali. Spese del grado compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
La giurisprudenza richiamata dal TAR è consolidata nel ritenere che i trasferimenti d’autorità del personale appartenente alle forze di polizia costituiscono atti organizzativi sottratti alle ordinarie garanzie partecipative previste dalla legge n. 241 del 1990, essendo prevalenti le esigenze di servizio e di immediata tutela dell’interesse pubblico.
Il trasferimento d’autorità del personale di polizia, quale atto organizzativo volto a tutelare esigenze di servizio e l’interesse pubblico, è sottratto alle ordinarie garanzie partecipative della legge 241/1990, inclusa la comunicazione preventiva.
Tuttavia tali disposizioni disciplinano esclusivamente le misure cautelari adottabili nell’ambito del procedimento disciplinare e non limitano in alcun modo il generale potere dell’Amministrazione di disporre trasferimenti per esigenze organizzative, di servizio o per incompatibilità ambientale.
La disciplina delle misure cautelari disciplinari non esaurisce né limita il distinto potere organizzativo di disporre trasferimenti d’autorità per esigenze di servizio o incompatibilità ambientale.
Tuttavia tali disposizioni disciplinano esclusivamente le misure cautelari adottabili nell’ambito del procedimento disciplinare e non limitano in alcun modo il generale potere dell’Amministrazione di disporre trasferimenti per esigenze organizzative, di servizio o per incompatibilità ambientale.
La previsione della sospensione cautelare nel procedimento disciplinare non impedisce all’amministrazione di adottare, nell’esercizio del distinto potere organizzativo, un trasferimento per incompatibilità ambientale.
Massime di principio
- La natura di un trasferimento di personale va determinata in base alla sua funzione effettiva e agli interessi pubblici perseguiti, non soltanto alle formule utilizzate negli atti: il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale è misura organizzativa e preventiva, distinta dalle misure cautelari e sanzioni disciplinari, e può coesistere con un procedimento disciplinare autonomo.
- Il trasferimento per incompatibilità ambientale non richiede un previo accertamento definitivo della responsabilità disciplinare o penale; è sufficiente una valutazione prognostica, fondata su elementi attendibili, circa il rischio che la permanenza del dipendente comprometta l’ambiente di servizio e il regolare funzionamento dell’ufficio.
- Le disposizioni che tipizzano le misure cautelari disciplinari non limitano il distinto potere organizzativo di trasferire d’autorità il personale per esigenze di servizio o incompatibilità ambientale; l’atto, così qualificato, non è viziato per atipicità o per incompetenza dell’organo che esercita il potere organizzativo.
- Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale è un atto organizzativo sottratto alle ordinarie garanzie partecipative della l. 241/1990. La motivazione può essere sintetica, purché dal provvedimento e dagli atti richiamati risultino comprensibili le esigenze organizzative e di servizio che lo giustificano.
- Nel sindacato sul trasferimento per incompatibilità ambientale, il giudice verifica l’effettiva sussistenza della situazione e la proporzionalità della misura, senza sostituirsi alle scelte organizzative dell’amministrazione in assenza di manifesta illogicità. L’interesse individuale alla sede e alla minore distanza è recessivo rispetto a esigenze di sicurezza e buon andamento, salvo circostanze eccezionali adeguatamente dimostrate.
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