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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27430/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 12/07/2023 della Corte d'appello di Palermo chiedendo il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra tre sentenze (Tribunale di Palermo 17/12/2016; Corte d'appello di Palermo 25/01/2019; Corte d'appello di Palermo 19/02/2019), denunciando violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina del reato continuato in ragione della vicinanza temporale tra i reati e del comune movente economico.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze n.1 e n.2 era già stata proposta e rigettata nel giudizio di cognizione (sentenza n.2) e che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., la continuazione non può essere riconosciuta in sede esecutiva se era già stata esclusa dal giudice della cognizione (citata la formula "non sia già stata esclusa dal giudice della cognizione"). Il ricorso è inoltre risultato silente rispetto a precedenti ordinanze/decisori (ordinanza Corte d'appello Palermo 6/11/2021; Sez.7 n.8044/2023) che avevano già rigettato analoga istanza, e non ha offerto una critica specifica al rigetto della continuazione tra i fatti delle sentenze n.1 e n.3. Per tali ragioni è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    "non sia già stata esclusa dal giudice della cognizione"

    Impedisce che in sede esecutiva si ottenga il riconoscimento della continuazione quando tale continuazione era già stata valutata e esclusa dal giudice del merito; la norma è stata applicata per dichiarare inammissibile l'istanza esecutiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la somma di euro 3.000,00.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 2, n. 11073 del 2020 (precedente della Corte di legittimità)

    Viene richiamato come precedente che ha già giudicato inammissibile il motivo relativo alla continuazione proposto in sede di cognizione; la Corte utilizza tale precedente per confermare che il motivo era già stato esaminato e respinto.

  • Sez. 7, n. 8044 del 2023 (precedente della Corte di legittimità)

    Cita un precedente che ha dichiarato inammissibile un analogo ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 6/11/2021, a sostegno della valutazione di ripetitività e mancanza di novità della istanza.

Massime di principio

  • Se la continuazione fra reati è già stata proposta e rigettata nel giudizio di cognizione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p. la stessa non può essere nuovamente riconosciuta in sede esecutiva: il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • Quando parte dei collegamenti tra le varie sentenze sono già stati esclusi dal giudice della cognizione, un tentativo di unificazione complessiva in sede esecutiva non è logicamente ammissibile; occorre invece proporre una critica specifica e motivata all'esclusione già pronunciata tra le singole coppie di fatti.
  • Il ricorso deve affrontare esplicitamente la storia processuale e le precedenti pronunce sullo stesso punto: il silenzio su decisioni/rigetti precedenti comporta alto rischio di inammissibilità.
  • Ricorsi reiterati o identici già respinti possono essere sanzionati con la condanna alle spese e con il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo dimostrazione dell'assenza di colpa quanto alla determinazione della inammissibilità.
  • In ipotesi analoghe è opportuno: 1) verificare se la continuazione è stata già decisa in sede di cognizione; 2) se sì, impugnare specificamente quella decisione dando argomentazioni nuove e mirate; 3) allegare e discutere le precedenti ordinanze/sentenze rilevanti per evitare la declaratoria di inammissibilità.

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