Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9510/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva deciso su un giudizio di impugnazione di lodo arbitrale tra Orange s.r.l. e Fimmco S.p.A. La ricorrente ha proposto il ricorso dichiarandosi legale rappresentante dell'originaria soc. Orange, dopo che la stessa era stata dichiarata fallita, deducendo che la curatela fosse disinteressata a proseguire il giudizio e dunque che ella potesse agire in luogo della curatela per impugnare la decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione processuale della ricorrente. Il motivo è che, una volta aperto il fallimento e costituitasi la curatela nel giudizio, la legittimazione a rappresentare e difendere i rapporti patrimoniali attinenti alla massa fallimentare è riservata al curatore (artt. 42, 43 legge fall.), per cui il fallito non ha capacità processuale concorrente. La Corte ha ritenuto irrilevante l'argomento dell'inerzia della curatela dato che in concreto il curatore si era costituito in giudizio; pertanto non poteva emergere alcuna legittimazione suppletiva del fallito. È stato inoltre richiamato che la questione specifica della legittimazione suppletiva in materia tributaria è rimessa alle Sezioni Unite ma non rilevante nel caso concreto. La Corte ha altresì disposto l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (ulteriore importo a carico della ricorrente).

Norme richiamate

  • art. 42 legge fallimentare

    La dichiarazione di fallimento comporta lo spossessamento del fallito, ossia la sottrazione del potere dispositivo sui rapporti patrimoniali acquisiti alla massa, con conseguente perdita della capacità di disporre degli stessi

  • art. 43 legge fallimentare

    Attribuisce al curatore la legittimazione processuale riservata (esclusiva) per la gestione giudiziale delle controversie relative ai rapporti patrimoniali della massa: quando il curatore è parte, il fallito non può in generale agire in sua vece

  • art. 31 legge fallimentare

    I rapporti patrimoniali sono acquisiti alla massa e gestiti dal curatore in via esclusiva, a garanzia dei creditori

  • art. 116 legge fallimentare

    Richiamato come esempio dei casi in cui il fallito può partecipare a specifici procedimenti (giudizio di rendiconto), a differenza delle ordinarie controversie sulla massa

  • art. 129 legge fallimentare

    Richiamato come esempio di norme che prevedono la partecipazione del fallito in specifiche ipotesi (omologazione del concordato), non applicabile alla fattispecie

  • art. 829 cod. proc. civ.

    Menzionato in relazione alla nozione di ordine pubblico in tema di nullità; l'ordinanza interlocutoria aveva prospettato questioni su norme regionali imperative, ma la Corte di legittimità non ha risolto il profilo sostanziale dato l'inammissibilità per difetto di legittimazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Disposto l'applicazione della norma che prevede l'ulteriore importo a carico della parte soccombente in cassazione

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nell'ambito della questione preventiva sulla competenza regionale in materia di turismo, patrimonialità e ordine pubblico, senza decisione di merito

  • art. 41 Cost.

    Citato in connessione al diritto di impresa nel conflitto con norme regionali imperative; il profilo non è stato risolto a causa dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Se una società è dichiarata fallita, la rappresentanza processuale dei rapporti patrimoniali acquisiti alla massa spetta al curatore e non al fallito: il fallito perde, di regola, la capacità di stare in giudizio per quelle controversie.
  • La possibilità per il fallito di agire in luogo del curatore (legittimazione suppletiva) è eccezionale e richiede che la curatela sia inerte in modo tale da far ritenere il rapporto estraneo alla massa; tuttavia, se il curatore si è costituito nel processo, non può essere invocata l'inerzia.
  • La costituzione della curatela nel giudizio esclude l'applicabilità dell'eccezione dell'inerzia: la partecipazione in giudizio del curatore vincola sia la massa che il fallito, rendendo inammissibili atti processuali autonomi del fallito riguardanti gli stessi rapporti.
  • In contenziosi che coinvolgono materie particolari (es. materie tributarie) esistono questioni interpretative specifiche (anche affidate alle Sezioni Unite), ma tali questioni non prevalgono quando sussiste un difetto di legittimazione processuale del ricorrente.
  • Quando si temono omissioni o inerzia della curatela, la via corretta è sollecitare il curatore o rivolgersi al giudice fallimentare per ottenere provvedimenti (ad es. sostituzione, autorizzazione o intervento), anziché esercitare autonomamente azioni processuali riconducibili alla massa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.