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Sentenza

Sentenza n. 745/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il beneficio della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), l n. 91/1992.

Giustizia amministrativa202201699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione dell'art. 6 della l. n. 91/1992 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e omessa valutazione della propria integrazione sociale. Ha sostenuto che non gli sarebbe stata inflitta alcuna condanna e che la mera esistenza di notizie di reato non potrebbe costituire, da sola, indice di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale. In particolare, ha contestato la rilevanza di una vicenda inizialmente qualificata ai sensi dell'art. 572 c.p., poi ricondotta agli artt. 582 e 585 c.p., definita con non luogo a procedere per estinzione del reato per prescrizione. L'Amministrazione ha invece evidenziato l'esistenza di ulteriori pregiudizi penali, tra cui una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti divenuta irrevocabile, nonché l'omessa dichiarazione delle pendenze nella domanda di cittadinanza. Tali elementi sarebbero stati valutati, anche dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, come indicativi della non irreprensibilità della condotta e della mancata integrazione sociale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato il diniego di cittadinanza. Ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un'ampia discrezionalità amministrativa, diretta a valutare lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale sotto i profili lavorativo, economico, familiare e dell'irreprensibilità della condotta, anche in chiave prognostica rispetto alla futura adesione ai valori costituzionali e all'assenza di pericolosità per la sicurezza dello Stato. Il sindacato giudiziale è stato ritenuto limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale. L'estinzione o l'esito processuale del reato non impedisce di considerare il comportamento quale fatto storico rilevante ai fini amministrativi, poiché la condotta è valutata non per irrogare una sanzione penale, ma per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori dell'ordinamento e sulla futura integrazione. Le risultanze penali possono quindi assumere rilievo anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, sulla base di uno standard valutativo diverso e meno rigoroso rispetto a quello penale. Il TAR ha inoltre ritenuto significativa l'omessa dichiarazione delle pendenze, qualificandola, ove non integri un falso penalmente rilevante, come causa di inammissibilità della domanda e comunque come indizio di inadeguata conoscenza o adesione alle regole dell'ordinamento. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione.

  • art. 6 l. n. 91/1992

    È stato invocato dal ricorrente, ma il giudice ha escluso che la sua disciplina impedisca all'Amministrazione di valutare, nell'esercizio della discrezionalità, fatti storici penalmente rilevanti anche in assenza di una condanna definitiva o indipendentemente dall'esito penale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito all'interessato di interloquire prima dell'adozione del diniego; il ricorrente non ha presentato osservazioni in quella fase.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati come ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nel valutare lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, considerando complessivamente condizioni lavorative, economiche, familiari, irreprensibilità della condotta e adesione ai valori costituzionali.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è estrinseco e riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione amministrativa con una propria valutazione di merito.
  • Ai fini del diniego di cittadinanza, i fatti storici penalmente rilevanti possono essere valutati sul piano amministrativo anche quando il reato sia estinto o il procedimento penale si sia concluso senza una condanna, poiché la valutazione riguarda il grado di assimilazione dei valori dell'ordinamento e la prognosi di futura integrazione, non l'irrogazione di una sanzione penale.
  • Le risultanze penali possono essere apprezzate dall'Amministrazione secondo uno standard valutativo distinto e meno rigoroso rispetto a quello richiesto per una condanna penale, purché la decisione sia fondata su elementi istruttori veritieri e sorretta da motivazione logica e ragionevole.
  • L'omessa dichiarazione, nella domanda di cittadinanza, di pendenze o vicende penali può costituire, anche quando non integri un falso penalmente rilevante, un elemento indicativo della non irreprensibilità della condotta e dell'inadeguata conoscenza o adesione alle regole e ai valori dell'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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