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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13752/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati già ritenuti responsabili di fatti connessi all'acquisto di tabacchi esteri lavorati di contrabbando. In sede di rinvio, la Corte di appello ha rideterminato la pena per uno dei capi ascritti a ciascuno di essi, mentre ha confermato l'assoluzione per un diverso capo perché il fatto non sussiste. Con separati ricorsi per cassazione, entrambi hanno censurato la sentenza di rinvio lamentando, in sostanza, una motivazione manifestamente illogica e carente, frutto di una ricostruzione arbitraria dei fatti. Uno dei ricorrenti ha anche invocato la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto comunque valutare la possibilità di una formula più ampia di proscioglimento, perché il fatto non sussiste e perché non era stato lui a commetterlo. L'altro ricorrente ha proposto doglianze analoghe, sempre incentrate sulla asserita carenza motivazionale della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per assoluto difetto di specificità. Ha osservato che i motivi erano formulati in modo promiscuo e cumulativo, denunciando insieme vizi di violazione di legge e di motivazione senza distinguere puntualmente tra mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, né indicare in modo specifico i passaggi della sentenza censurati. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere il dovere del giudice di rilevare immediatamente una causa di proscioglimento più favorevole; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità

  • art. 581, comma 1 c.p.p.

    richiamato come norma che impone specificità dei motivi di impugnazione; la sua inosservanza comporta inammissibilità

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    richiamato quale base normativa dell'inammissibilità per aspecificità del ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamato per i vizi deducibili in cassazione in tema di motivazione; la Corte ribadisce che il ricorrente deve distinguere chiaramente i diversi profili di censura

  • art. 616 c.p.p.

    posto a fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per il criterio di applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, subordinata alla mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale del 17 dicembre 2015

    menzionato come ausilio interpretativo delle regole di redazione dei motivi di ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo la denuncia di violazione di legge e i diversi vizi della motivazione senza distinguere quale sia il vizio effettivamente dedotto per ciascun punto della decisione impugnata.
  • Quando si contestano contemporaneamente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, l'onere di specificità impone di indicare separatamente in quali parti la motivazione manchi, in quali sia contraddittoria e in quali sia illogica, con puntuale richiamo ai passaggi della sentenza censurati.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a rielaborare il ricorso per ricavare, da motivi confusi e indistinti, censure autonomamente scrutinabili; l'aspecificità del motivo impedisce l'esame nel merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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