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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08353/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Un automobilista aveva affidato il proprio veicolo a una società per la riparazione di un guasto al motore. Dopo la sostituzione del motore e la riconsegna dell'auto, il mezzo si era guastato nuovamente; da una successiva officina il proprietario aveva appreso che il motore era irrimediabilmente compromesso. Egli aveva quindi agito davanti al Tribunale di Torino chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti della società che aveva eseguito la riparazione. La convenuta aveva chiamato in causa la società da cui aveva acquistato il motore di recupero, chiedendo garanzia. La terza chiamata aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che il foro competente fosse quello della propria sede o, comunque, quello del luogo in cui erano sorte ed eseguite le obbligazioni contrattuali. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione e dichiarato competente il Tribunale di Asti quale foro del consumatore. Con il regolamento necessario di competenza, il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme sulla competenza territoriale, sostenendo che il foro del consumatore è derogabile dal consumatore e non può essere fatto valere in suo danno da un terzo chiamato in garanzia, specie quando la convenuta originaria non abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza; ha inoltre invocato il principio secondo cui il terzo chiamato in garanzia propria non è legittimato a eccepire l'incompetenza per territorio né nella causa principale né nella causa di garanzia.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il foro del consumatore non possa essere rilevato o utilizzato contro l'interesse del consumatore quando sia il consumatore stesso ad agire in giudizio senza avvalersene; ha inoltre affermato che, in presenza di chiamata in garanzia propria, il terzo chiamato non è legittimato a eccepire l'incompetenza territoriale se la convenuta chiamante non ha ritualmente proposto l'eccezione. Di conseguenza ha caducato l'ordinanza del Tribunale di Torino, ha dichiarato la competenza di quel Tribunale e ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio. Le spese del regolamento sono state poste a carico della società resistente.

Norme richiamate

  • art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.

    procura su foglio separato ex art. 83, terzo comma

    richiamato solo per la validità della procura alle liti del ricorrente

  • art. 19 cod. proc. civ.

    ai sensi dell’art.19, primo comma

    invocato dalla terza chiamata come criterio di competenza territoriale del luogo della sede

  • art. 20 cod. proc. civ.

    ai sensi dell’art.20 stesso codice

    richiamato come criterio di competenza del luogo in cui sono sorte o si sono eseguite le obbligazioni dedotte

  • art. 38 cod. proc. civ.

    violazione dell’art.38 cod. proc. civ.

    norma sulla rilevazione dell'incompetenza territoriale derogabile e sui termini/mezzi della relativa eccezione

  • art. 106 cod. proc. civ.

    in relazione all’art.106 stesso codice

    norma sulla chiamata in causa del terzo in garanzia; la Corte la collega alla limitata legittimazione del terzo a eccepire l'incompetenza

  • art. 25 Cost.

    richiamato a tutela del giudice naturale precostituito per legge, limite allo spostamento della competenza per effetto della chiamata in garanzia

  • art. 32 cod. proc. civ.

    ai sensi dell’art.32 cod. proc. civ.

    richiamato per giustificare la proposizione della domanda di garanzia davanti al giudice della causa principale quando sussista garanzia propria

  • art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.

    scrittura difensiva ex art.47, ultimo comma

    richiamato per la forma della difesa del resistente nel regolamento di competenza

  • art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005

    ai sensi degli artt.66-bis e 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005

    individua il foro del consumatore, derogabile dal consumatore ma inderogabile dal professionista

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005

    ai sensi degli artt.66-bis e 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005

    richiamato insieme al foro del consumatore per escludere la deroga in pregiudizio del consumatore

  • art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005

    già previsto dall’art. 63 e ora dall’art. 66-bis del codice del consumo

    la Corte lo richiama come previgente disciplina del foro del consumatore

Massime di principio

  • Il foro del consumatore è predisposto a tutela esclusiva del consumatore: può essere derogato dal consumatore stesso, anche scegliendo un diverso foro territorialmente competente, ma non può essere invocato dal professionista né rilevato dal giudice in danno del consumatore quando questi agisca in giudizio senza avvalersene.
  • Se il consumatore propone l'azione davanti a un foro diverso da quello della sua residenza o domicilio elettivo, la controparte non può eccepire la violazione della regola del foro del consumatore, poiché la nullità della clausola derogatoria opera solo in suo favore.
  • Nel caso di garanzia propria, il terzo chiamato in causa dal convenuto non è legittimato a eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito sia con riguardo alla causa principale sia con riguardo alla causa di garanzia, se il convenuto chiamante non ha tempestivamente formulato la relativa eccezione.
  • La connessione tra causa principale e domanda di garanzia giustifica lo spostamento della competenza solo quando la garanzia è propria, cioè fondata su un rapporto sostanziale tipizzato e strettamente collegato alla posizione dedotta in giudizio.
  • Il rilievo dell'incompetenza territoriale derogabile richiede la tempestiva e rituale proposizione dell'eccezione da parte della parte legittimata; in mancanza, il terzo chiamato non può supplire alla inerzia della parte originaria.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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