Cassazione Penale, Ordinanza n. 20868/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità del motivo. Conseguentemente, ai sensi di legge, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per evasione ex art. 385 c.p. Il ricorso deduceva, in via esclusiva, l'insussistenza del dolo, sostenendo quindi che mancasse l'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo del tutto generico, limitandosi a enunciare la censura senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già respinto la doglianza.
Norme richiamate
individua il reato di evasione per il quale la condanna di merito è stata confermata e poi devoluta in cassazione limitatamente alla dedotta insussistenza del dolo.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, che nel caso è stata esclusa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una mera affermazione assertiva della doglianza, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura relativa all'elemento soggettivo del reato deve essere sviluppata in modo specifico e puntuale, indicando perché la motivazione di merito sarebbe viziata o illogica; la semplice riproposizione della tesi difensiva non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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