Sentenza del 31/05/2023 n. 3525 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento TOSAP relativo all'anno 2014 per occupazione di un viadotto autostradale, deducendo che infrastrutture autostradali inamovibili non comportano una sottrazione di spazio pubblico e quindi non sono soggette a Tosap. Il Comune sostiene che la tassa è dovuta per le occupazioni di qualsiasi natura su demanio o patrimonio indisponibile e che la società concessionaria, essendo destinataria della gestione economica e funzionale dell'opera, è soggetto passivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma in grado d'appello la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha ritenuto applicabile la TOSAP alla società concessionaria. La Corte, richiamando costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha stabilito che l'occupazione deve essere ascritta al soggetto che effettivamente esercita l'occupazione e la gestione economica dell'opera: la società concessionaria esegue i lavori, gestisce funzionalmente e sfrutta economicamente l'infrastruttura, perciò l'esenzione per lo Stato non si applica. Pertanto l'appello del Comune è stato accolto e l'atto impositivo dichiarato legittimo; spese compensate.
Norme richiamate
norma procedurale richiamata per il ricorso e reclamo avverso l'avviso di accertamento
disciplina la TOSAP e include l'occupazione di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo; la Corte interpreta gli impianti (es. viadotti) come soggetti a tassazione
art. 49, comma 1, lett. a)
l'esenzione per lo Stato è interpretata restrittivamente: vale solo se l'occupazione è posta in essere direttamente dall'ente esente, non quando l'opera è gestita in concessione da un soggetto privato
D.Lgs. n. 163/2006
definisce i rapporti e i poteri del concessionario (progettazione, costruzione, gestione e sfruttamento economico), elemento ritenuto decisivo per attribuire l'occupazione al concessionario
Giurisprudenza Corte di Cassazione
es. ord. 25 luglio 2018 n.19693; Cass. nn. 11688/2017, 11689/2017, 11886/2017, 28341/2019, 16395/2021, ordinanza 6568/2022
costante orientamento secondo cui la società concessionaria che costruisce e gestisce opere autostradali è soggetto passivo TOSAP; le esenzioni vanno interpretate restrittivamente e non si estendono automaticamente al concessionario
Massime di principio
- La TOSAP può colpire anche occupazioni non limitate alla sottrazione fisica del suolo: impianti sovrastanti o sottostanti (es. viadotti, tubazioni) sono considerati occupazione ai fini della tassa.
- L'esenzione prevista per lo Stato è interpretata restrittivamente: si applica solo se l'occupazione è effettivamente posta in essere dallo Stato o dall'ente esente, non quando l'opera è realizzata e gestita da un concessionario privato.
- Quando un soggetto concessionario realizza, gestisce e sfrutta economicamente un'opera pubblica per un periodo prolungato, l'occupazione è ascrivibile al concessionario e quest'ultimo è soggetto passivo TOSAP.
- Per contestare con successo la TOSAP su infrastrutture autostradali è necessario provare che non sussiste l'effettiva occupazione imputabile al privato (es. gestione materiale diretta dello Stato, assenza di autonomia gestionale o assenza di finalità lucrative della gestione).
- La qualificazione dell'opera come 'impianto' (inclusi elementi accessori come segnaletica e illuminazione) rafforza l'applicabilità della tassa anche se l'opera è sopraelevata e non sottrae direttamente il suolo.
- In fase processuale è utile documentare i termini della concessione (durata, poteri di gestione e sfruttamento economico), i contratti e l'effettiva autonomia gestionale del concessionario per dimostrare o confutare la soggettività passiva.
- La giurisprudenza prevalente tende a gravare il concessionario; pertanto le contestazioni hanno esito incerto e la compensazione delle spese può essere disposta in caso di questioni complesse e opinabili.
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