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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01477/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda tre ricorsi avverso una sentenza del GIP del Tribunale di Biella che aveva applicato una pena. Il primo ricorso, proposto da un imputato, è stato ritenuto inammissibile perché redatto e sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. Il secondo e il terzo ricorso, proposti nell'interesse di altri due imputati, sono stati dichiarati inammissibili perché fondati su un motivo non deducibile in cassazione contro una sentenza applicativa della pena: si deduceva il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnabilità a specifiche ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi con condanna alle spese e al versamento della sanzione pecuniaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per il ricorso personalmente sottoscritto dall'imputato ha valorizzato il difetto di sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Cassazione; per gli altri due ha rilevato che il motivo dedotto non rientrava tra quelli proponibili avverso la sentenza applicativa della pena, in ragione della limitazione di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione deve essere firmato da un difensore cassazionista; la sottoscrizione esclusivamente personale dell'imputato comporta inammissibilità.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate

    Contro la sentenza applicativa della pena l'impugnazione in cassazione è ammessa solo per i motivi di violazione di legge espressamente previsti, non anche per dedurre la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in via generale.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro del vizio dedotto dai ricorrenti, ma il suo mancato esame non integra, nel caso di sentenza applicativa della pena, un motivo di ricorso deducibile oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.

    conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se l'atto è sottoscritto solo personalmente dall'imputato, quando la legge richiede la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
  • Avverso la sentenza applicativa della pena l'impugnazione in cassazione è ammessa nei soli casi di violazione di legge tassativamente previsti, con esclusione dei motivi che mirino in sostanza a contestare la mancata verifica officiosa delle cause di proscioglimento.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo liberamente spendibile contro la sentenza di patteggiamento o altra sentenza applicativa della pena, dovendosi rispettare i limiti speciali di impugnabilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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