Cassazione Penale, Sentenza n. 22581/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello in relazione al capo 3) dell'imputazione (rapina impropria). Il difensore deduceva errore di applicazione dell'art. 110 c.p. e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale: si contestava la qualificazione del ruolo del Tsvetkov come concorrente al reato (palo) nonostante la sua distanza dal luogo dell'evento e l'assenza di un contributo causale effettivo alla condotta violenta del Georgiev; si denunciava inoltre che la Corte di appello non aveva adeguatamente valutato l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, consistente nella sottrazione del veicolo in data anteriore al 28 ottobre (furto precedente), e non aveva provveduto, nondimeno, a revocare o a rinnovare l'istruttoria acquisendo elementi decisivi come l'audizione del proprietario del veicolo. Sono state pure mosse censure relative al diniego delle attenuanti generiche e alla vicenda della confisca di beni, richiesta di dissequestro e restituzione formulata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto alla configurabilità del delitto di rapina impropria (capo 3). Ha rilevato l'insufficiente motivazione della Corte di appello in ordine al rigetto della tesi difensiva secondo cui il veicolo poteva essere già stato sottratto nei giorni precedenti, e l'omessa valutazione di elementi acquisiti in dibattimento che rendevano plausibile tale ipotesi. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la decisione impugnata con rinvio per rideterminare fatti e inquadramento giuridico (immediata riconfigurazione tra furto seguito eventualmente da resistenza e rapina impropria richiede accertamento della contiguità temporale tra sottrazione e violenza). Il motivo relativo alla confisca è stato invece dichiarato inammissibile in quanto la confisca era stata disposta in procedimento separato e il ricorrente doveva agire nel relativo giudizio. L'esame degli altri motivi di gravame è precluso in ragione dell'annullamento sul punto prioritario.
Norme richiamate
Richiamato in riferimento al concorso di persone nel reato. La Cassazione valuta che per la riconoscibilità del concorso sia necessario un apporto causale o intenzionale al fatto consumato; la mera presenza a distanza non necessariamente integra concorso punibile.
Richiamato in relazione al riconoscimento, in sede di appello, del cosiddetto concorso anomalo che comporta una rideterminazione della pena quando il contributo del concorrente sia marginale rispetto all'evento principale.
Censurato dalla difesa in relazione alle modalità di trattamento di taluni provvedimenti cautelari e di confisca; la Cassazione ha comunque affrontato la questione ritenendo la doglianza assorbita dall'inammissibilità del ricorso sulla confisca, atteso che la misura era stata adottata in procedimento separato.
Citato in ordine alla trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale. Rilevava soprattutto un profilo procedurale relativo all'acquisizione degli atti e alla conclusione del pubblico ministero sull'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per configurare la rapina impropria occorre un rapporto di immediata contiguità temporale tra la sottrazione della cosa e l'uso della violenza finalizzato all'impunità; se la violenza è scollegata temporalmente dalla sottrazione, può trattarsi invece di furto seguito da resistenza a pubblico ufficiale.
- La mera presenza di un soggetto nelle vicinanze dell'evento, in assenza di prova di un contributo causale o di un effettivo coordinamento, non è sufficiente a fondare la responsabilità per concorso nel reato; è necessario dimostrare consapevolezza e cooperazione nel momento significativo dell'evento criminoso.
- Se sussistono dubbi rilevanti sulla ricostruzione temporale dei fatti o sull'esistenza di una diversa ricostruzione (es. furto consumato in data anteriore), il giudice d'appello deve valutare la possibilità di rinnovare l'istruttoria (anche mediante audizione di testi non sentiti) prima di esprimersi sulla qualificazione giuridica.
- Le doglianze relative a misure patrimoniali o di confisca adottate in procedimenti separati devono essere proposte nel relativo procedimento; la via processuale corretta per ottenere restituzione o impugnazione dipende dall'atto che ha disposto la misura.
- Il riconoscimento di forme attenuate di concorso (es. concorso anomalo) può giustificare una riduzione della pena, ma non esclude che il giudice debba fornire una motivazione coerente se contemporaneamente esclude aggravanti basate sulla pluralità di persone.
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