Sentenza n. 2945/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato la valutazione relativa al criterio XII della selezione per ricercatori e imposto alla commissione l’attribuzione alla candidata di un punteggio non inferiore a 15 punti
Esito
Favorevole al resistente (candidata concorrente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Università aveva indetto una selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, prevedendo, tra gli altri, il criterio XII relativo alla qualità dell’esposizione dei titoli, dei prodotti scientifici e della carriera, valutabile mediante fasce numeriche: insufficiente 0; mediocre 0-5; sufficiente 5-10; discreto 10-15; buono 15-20; eccellente 20-25. La candidata terza classificata aveva ottenuto 10 punti per il criterio XII, pur essendo stata descritta nel giudizio sintetico come dotata di una "buona" qualità dell’esposizione, e aveva impugnato gli atti chiedendo l’attribuzione di almeno 15 punti oppure, in subordine, la rinnovazione della valutazione. Il TAR aveva accolto il motivo, ritenendo automatica la corrispondenza tra l’aggettivo "buono" e la fascia minima di 15 punti. Il candidato secondo classificato ha appellato la sentenza deducendo: violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione; erronea configurazione di un automatismo tra giudizio aggettivale e punteggio numerico; illegittima imposizione giudiziale del punteggio minimo di 15, anziché riedizione della valutazione da parte della commissione; nonché riproponendo le censure, non esaminate in primo grado, relative alla valutazione delle pubblicazioni e ai criteri concorsuali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando l’annullamento in parte qua disposto dal TAR, ma con diversa motivazione e diverso dispositivo. Ha escluso che dagli atti emergesse un automatismo per cui l’aggettivo "buono" imponesse necessariamente almeno 15 punti: la commissione aveva previsto l’attribuzione dei punteggi e, anche successivamente, la redazione di un giudizio qualitativo sintetico, sicché il giudizio descrittivo appariva posto a valle, o comunque non necessariamente a monte, dell’attribuzione numerica. Il TAR aveva quindi errato nell’imporre direttamente l’aumento del punteggio a non meno di 15, sostituendosi alla commissione e prefigurando l’esito della valutazione. Tuttavia, la divergenza tra il punteggio di 10 e l’uso dell’aggettivo "buono", corrispondente nella griglia alla fascia 15-20, è stata ritenuta almeno perplessa e idonea a giustificare il riesame. Il giudice ha pertanto disposto che la medesima commissione rivaluti, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la candidata esclusivamente con riferimento al criterio XII, lasciando intangibili gli ulteriori giudizi. La rivalutazione dovrà consistere in una nuova espressione del potere valutativo, non in una mera integrazione postuma della motivazione. È stata esclusa ogni possibilità per il giudice di determinare direttamente il punteggio o di scegliere se correggere il voto numerico oppure l’aggettivo descrittivo. Le ulteriori censure sulle pubblicazioni sono state respinte perché dirette a sostituire il giudizio della commissione; le valutazioni comparative non presentavano macroscopica illogicità o irragionevolezza e la commissione aveva applicato uniformemente i medesimi profili di valutazione ai candidati. Nelle more del riesame è stata assicurata la prosecuzione dell’incarico del candidato appellante per garantire la continuità didattica. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, l. 240 del 2010
La procedura selettiva è stata indetta per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi della disposizione richiamata.
art. 111, comma 8, Cost.
L’eccesso di potere giurisdizionale, in forma di sconfinamento nella sfera del merito, sindacabile ai sensi dell’art. 111, comma 8, cost.
Lo sconfinamento del giudice amministrativo nel merito amministrativo ricorre quando, oltre ad annullare l’atto, il giudice individua l’unica modalità corretta di esercizio della discrezionalità e prefigura l’esito della riedizione del potere.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il giudice amministrativo può verificare la coerenza logica tra giudizi descrittivi e punteggi numerici, ma non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione né imporre direttamente il punteggio da attribuire, quando residui uno spazio di apprezzamento tecnico.
- La mera corrispondenza lessicale tra un aggettivo utilizzato nel giudizio sintetico e una fascia numerica prevista dalla griglia non determina automaticamente l’attribuzione del punteggio minimo di quella fascia, se la disciplina della selezione e la sequenza dei verbali mostrano che il punteggio numerico è attribuito autonomamente e il giudizio qualitativo è redatto anche successivamente come sintesi esplicativa.
- Quando la discordanza tra giudizio qualitativo e punteggio numerico rende la valutazione almeno perplessa, il rimedio consiste nell’annullamento della valutazione e nella riedizione del potere da parte della commissione, non nell’attribuzione giudiziale di un punteggio predeterminato.
- La riedizione del potere valutativo deve consistere in una nuova valutazione sostanziale da parte dell’organo competente e non in una mera esplicazione postuma della motivazione originaria; spetta alla commissione stabilire, all’esito del riesame, se correggere il punteggio, il giudizio descrittivo o entrambi, nel rispetto dei criteri della procedura.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni concorsuali è limitato alla verifica di evidenti errori di fatto, travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza; non è sufficiente che il concorrente prospetti una diversa valutazione delle pubblicazioni o dei titoli.
- Sussiste sconfinamento nel merito amministrativo quando il giudice, pur formalmente disponendo l’annullamento, individua in concreto l’unico risultato o l’unica modalità di esercizio della discrezionalità amministrativa, senza lasciare all’amministrazione la valutazione da compiere nella riedizione del potere.
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