Cassazione Penale, Sentenza n. 23567/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 223, commi 1 e 2, n. 2, legge fallimentare, per aver sistematicamente omesso, a partire dal 2007 e con continuità, il pagamento di debiti tributari e previdenziali della Adua s.r.l., causando il fallimento. Deduce quattro censure: 1) nullità/inesistenza della procedura fallimentare perché avviata dopo il decesso dell'ultimo amministratore e quindi mancante di legale rappresentante; conseguente illegittimità delle notifiche (PEC cessata) e dell'intero giudizio fallimentare; 2) violazione dell'art. 479 c.p.p. per mancata sospensione del dibattimento, poiché l'accertamento della responsabilità penale dipenderebbe da una controversia civile complessa tuttora pendente; 3) error in motivazione e mancata prova circa la sua effettiva responsabilità, sostenendo di essere stato mero prestanome/amministratore formale per il periodo 2010-2013; 4) carenza di motivazione e errore nella ricostruzione dell'elemento soggettivo (dolo), non risultando provata la volontà di cagionare il fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Ha confermato la responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. 223, commi 1 e 2, n. 2, L. fall., ritenendo che: la sentenza dichiarativa di fallimento è elemento impeditivo di sindacato in sede penale (salvo i limiti e i mezzi previsti dall'ordinamento); l'eccezione di inesistenza/nullità non era idonea a far sospendere il processo e il ricorrente non ha provato la serietà e complessità tale da giustificare la sospensione ai sensi dell'art. 479 c.p.p.; le prove documentali e le risultanze istruttorie dimostravano la sistematicità e la rilevanza dei debiti formatisi nel periodo in cui Crescenzi era amministratore (oltre 4 milioni di euro in due anni, oltre 5,5 milioni complessivi 2009-2017) e l'assenza di poste attive o cespiti; non emergono elementi che dimostrino che fosse solo un amministratore di facciata né chi avrebbe esercitato l'effettiva gestione. Quanto al dolo, la Corte ha qualificato la condotta come 'operazioni dolose' con dolo generico (accettazione del rischio) sufficiente per la fattispecie contestata. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 223, commi 1 e 2, n. 2, legge fallimentare
La norma punisce le operazioni dolose che determinano o aggravano il dissesto societario. La Corte ricorda che esistono due fattispecie autonome: la causazione dolosa del fallimento (dolo specifico) e il fallimento per operazioni dolose (dolo generico/accettazione del rischio). Il mancato versamento sistematico di tributi e contributi può integrare "operazioni dolose" quando produce un depauperamento non giustificabile in termini di interesse dell'impresa o aggrava la situazione di dissesto.
decisione Sezioni Unite, 28/02/2008, n. 19601 (Niccoli)
La sentenza dichiarativa di fallimento, quale provvedimento giurisdizionale richiamato dalla fattispecie penale, vincola il giudice penale e non è sindacabile in sede penale oltre i limiti e i mezzi previsti dall'ordinamento; il giudice penale può verificare solo l'esistenza formale dell'atto e la sua validità formale.
Prevede la facoltà per il giudice penale di sospendere il dibattimento quando la decisione del reato dipende dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità. La Corte precisa che il sospensivo richiede che l'imputato dimostri la serietà e la complessità della questione civile e non bastano deduzioni generiche.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'omessa pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto a causa della presunta nullità della procedura fallimentare; la Corte ha ritenuto la censura infondata in quanto la sentenza fallimentare non è sindacabile in sede penale come posto dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 630 cod. proc. pen. (menzione)
La Corte ricorda che, in caso di sentenza definitiva di condanna, il condannato conserva la facoltà di chiedere la revisione nei casi previsti da tale norma, ma ciò non legittima il sindacato della sentenza di fallimento in sede penale.
Massime di principio
- Una sentenza dichiarativa di fallimento, essendo un provvedimento giurisdizionale, vincola il giudice penale: non può essere rimessa in discussione nel processo penale salvo i rimedi specifici previsti dall'ordinamento (es. impugnazioni in sede civile o istanze di revisione).
- Le eccezioni di nullità o inesistenza della procedura fallimentare devono essere sollevate e trattate nella sede civile competente; in sede penale il sindacato è limitato all'esistenza e alla validità formale dell'atto.
- La sospensione del dibattimento ex art. 479 c.p.p. è possibile solo se l'imputato dimostra concretamente la serietà e la complessità della questione civile pregiudiziale; deduzioni generiche non bastano.
- Il mancato versamento sistematico e prolungato di tributi e contributi può costituire 'operazioni dolose' anche se non determina una immediata diminuzione algebrica dell'attivo: rileva il depauperamento non giustificabile in termini di interesse aziendale e l'aggravamento del dissesto.
- Per contestare che un amministratore sia mero prestanome è necessario fornire prove concrete su chi abbia effettivamente esercitato la gestione; affermazioni meramente assertive non sono sufficienti.
- Nella fattispecie delle operazioni dolose il dolo può essere qualificato come generico: è sufficiente l'accettazione del rischio che la condotta determini il dissesto, non necessariamente la volontà specifica di causarlo.
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