Cassazione Civile, Ordinanza n. 00854/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (costruttore)
La controversia
La controversia riguarda due fabbricati confinanti in Marina di Ginosa. I proprietari confinanti avevano ottenuto in primo grado una condanna nei confronti della società costruttrice e degli ulteriori convenuti alla rimozione di opere ritenute illegittime, al risarcimento dei danni e alle spese di lite. In appello la società costruttrice contestava, da un lato, che potessero configurarsi violazioni edilizie e di distanze in presenza dell’unitarietà dell’originario progetto edilizio e di atti di provenienza che richiamavano servitù attive e passive; dall’altro, negava la prova del danno, sostenendo che l’immobile degli attori fosse rimasto allo stato grezzo per anni, non abitabile e non produttivo di reddito, e quindi incapace di subire un pregiudizio risarcibile; infine censurava la regolazione delle spese. La Corte d’appello accoglieva solo in parte il gravame, escludendo l’addebito alla società per la siepe a distanza non regolamentare e rideterminando in parte il risarcimento. In cassazione la ricorrente proponeva quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali per il riconoscimento di un danno presunto su immobile grezzo e per l’asserita introduzione in appello di una domanda nuova di danno; 2) violazione delle regole su prova, presunzioni e risarcimento per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente un danno risarcibile senza prova, anche presuntiva, e senza specifica allegazione; 3) violazione delle norme sulle spese, perché la riforma parziale della sentenza avrebbe imposto una nuova regolazione delle spese anche del primo grado; 4) ulteriore censura sulle spese per omessa pronuncia e violazione dei criteri di soccombenza e compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo di ricorso, rigettando tutti gli altri. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati il primo e il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva comunque motivato in modo sufficiente e perché, in tema di violazione delle distanze legali, il danno può essere provato anche per presunzioni semplici, restando un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Ha rigettato anche il quarto motivo, reputando corretta la statuizione sulle spese in base alla soccombenza e insindacabile la valutazione del giudice di merito sulla misura della compensazione. Sul terzo motivo, invece, ha affermato che la riforma parziale della sentenza di primo grado impone al giudice d’appello di rideterminare d’ufficio le spese dell’intero giudizio secondo l’esito complessivo della lite; pertanto, la precedente statuizione sulle spese di primo grado era caducata nella parte incompatibile con la riforma e andava ricalcolata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, compensando per un terzo anche le spese del primo grado relative alla posizione dei terzi chiamati, confermando per il resto la regolazione delle spese dei gradi di merito. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti totalmente vittoriosi e ha compensato le spese nei confronti delle altre parti intimate per reciproca soccombenza. Non ha disposto la liquidazione ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove; la Corte ha ritenuto nuova l’eccezione sulle servitù attive e passive dedotte per la prima volta in secondo grado.
art. 111 Cost.
Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o attribuisce valore legale errato alle prove; non è deducibile il mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
Censurato con riferimento al ruolo del consulente tecnico, ma la doglianza è stata ritenuta assorbita/manifestamente infondata nel contesto delle censure sulla prova del danno.
Richiamato per i criteri di risarcibilità del danno conseguenza.
Richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno.
Richiamato tra le norme invocate sulla quantificazione e sul concorso del fatto colposo.
La violazione delle norme sulle distanze legali legittima il risarcimento del danno subito dal proprietario leso.
Richiamato come fondamento generale della responsabilità aquiliana per il danno da violazione delle distanze.
Richiamato per la liquidazione del danno extracontrattuale secondo i criteri delle norme sull’inadempimento.
L’onere della prova grava su chi allega il fatto costitutivo; tuttavia il danno da violazione delle distanze può essere provato anche per presunzioni semplici purché allegato e fondato su elementi gravi, precisi e concordanti.
Le presunzioni semplici sono ammissibili per desumere l’esistenza e l’entità del danno, purché siano allegati elementi idonei e logicamente convergenti.
Le spese seguono la soccombenza; il giudice non può porle a carico della parte totalmente vittoriosa, ma in caso di soccombenza anche parziale deve procedere a un nuovo regolamento coerente con l’esito complessivo della lite.
La misura della compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo i limiti di legge.
La riforma della sentenza di primo grado travolge il capo sulle spese, imponendo al giudice d’appello una nuova regolazione delle spese dell’intero giudizio.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato e deciso nel merito.
È stata formulata una proposta di definizione accelerata del giudizio, poi superata dalla richiesta di decisione della parte ricorrente.
Ha costituito la base della trattazione in camera di consiglio.
La Corte ha escluso di poter procedere a ulteriore liquidazione per responsabilità aggravata, anche alla luce dell’accoglimento parziale del ricorso.
Massime di principio
- In tema di violazione delle distanze legali, il danno non va trattato come automaticamente liquidabile senza base fattuale, ma può essere desunto anche mediante presunzioni semplici, purché l’attore alleghi circostanze concrete idonee a far emergere una riduzione della fruibilità o del valore del bene.
- Il giudizio di cassazione non consente di sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito; le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti o attribuito alle prove un regime legale diverso da quello previsto.
- Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica se essa consente di comprendere la ratio decidendi.
- Quando la sentenza di primo grado viene riformata anche solo parzialmente, il giudice d’appello deve rideterminare le spese dell’intero giudizio secondo l’esito complessivo della lite, perché il capo sulle spese resta travolto dalla riforma nella parte incompatibile con la nuova decisione.
- La soccombenza reciproca o parziale può giustificare una compensazione delle spese, ma la sua misura appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede una perfetta proporzione matematica tra accoglimento della domanda e riparto delle spese.
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