Cassazione Penale, Sentenza n. 1395/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, relativo alle somme nella disponibilità di Santoni Luciano, Marconi Fermina e Sirolo Costruzioni S.r.l., in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e autoriciclaggio. La ricorrente deduceva: 1) abnormità del provvedimento e violazione del diritto di difesa per omessa trasmissione al tribunale del riesame degli atti su cui si fonda il sequestro (violazione artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.), con conseguente impossibilità per la difesa di esaminare gli atti e articolare osservazioni su fumus e periculum in mora; 2) carenza della motivazione sull'esistenza del periculum in mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il tribunale del riesame era già in possesso degli atti per trasmissione precedente con riferimento incrociato e la difesa non aveva chiesto di esaminare gli atti; pertanto non sussisteva pregiudizio per il diritto di difesa né abnormità dell'atto. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato: il tribunale del riesame ha motivato il periculum in mora richiamando la natura fungibile del denaro e il rischio di dispersione in relazione alla presunta distrazione delle somme. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322, art. 324, art. 178 lett. c), art. 180, art. 309 co. 10, art. 325, art. 616
Gli artt. 322 e 324 disciplinano il riesame dei provvedimenti cautelari; art. 178 e 180 garantiscono il diritto di accesso agli atti per la difesa; art. 309 co.10 indica competenze del tribunale del riesame; art. 325 è la norma che regola il ricorso per cassazione contro gli atti del riesame; art. 616 prevede la condanna alle spese nei ricorsi inammissibili o infondati.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Prevede che la trattazione orale in udienza pubblica è obbligatoria solo se espressamente richiesta; qui il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta ai sensi della norma.
Massime di principio
- La categoria di 'abnormità' del provvedimento è applicabile solo quando l'atto sia estraneo al sistema processuale o determini la stasi del procedimento; un provvedimento illegittimo ma rientrante nei poteri riconosciuti al giudice non è in genere abnorme.
- L'omissione di una nuova trasmissione degli atti al tribunale del riesame non è necessariamente pregiudizievole se il tribunale è già in possesso degli atti e la difesa è a conoscenza della loro esistenza; in tali casi va dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Nelle misure cautelari su somme di denaro il periculum in mora è agevolmente fondato sulla fungibilità e rischio di dispersione del denaro, specialmente quando si ipotizza distrazione di fondi dall'attivo aziendale.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e documentati: censure generiche sulla carenza di motivazione o sulla violazione del diritto di difesa sono spesso ritenute inammissibili o infondate.
- Contro le decisioni del tribunale del riesame è esperibile il ricorso per cassazione (art. 325 c.p.p.); prima di impugnare è importante verificare se gli atti sono già disponibili e chiedere tempestivamente accesso o formulare istanze di revoca al giudice procedente.
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