Sentenza n. 166/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Locri – Giudice del Lavoro n. 227/2024 pubblicata il 9.3.2024 (R.G. n. 3272/2023) ad oggetto: riconoscimento carta del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri – Giudice del Lavoro n. 227/2024, avente a oggetto il riconoscimento della carta del docente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri – Giudice del Lavoro n. 227/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per le annualità indicate e condannato il Ministero a mettere a disposizione € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato. L’azione è stata proposta assumendo l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato. Successivamente, con memoria del 18 febbraio 2026, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere e ha domandato la liquidazione delle spese, senza preventiva discussione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la ricorrente non aveva allegato né dimostrato di aver conseguito in via amministrativa il bene della vita oggetto del giudizio, ossia l’effettiva disponibilità dell’importo relativo alla carta del docente. Tuttavia, la dichiarazione espressa della ricorrente di non voler coltivare il ricorso è stata ritenuta idonea a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo e della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, il giudice ha quindi dichiarato l’improcedibilità senza esaminare nel merito l’inadempimento amministrativo. Le spese processuali sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
€ 500,00 per ciascun anno scolastico documentato
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
La cessazione della materia del contendere presuppone che il ricorrente abbia conseguito in via amministrativa il bene della vita cui aspirava; in mancanza, non può essere dichiarata.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina processuale applicata alla decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando il ricorrente abbia conseguito, in via amministrativa, il bene della vita perseguito mediante il giudizio; la mera richiesta di dichiarare cessata la materia non è sufficiente in assenza della prova di tale conseguimento.
- Nel processo amministrativo il ricorrente dispone dell’interesse a ricorrere fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
- La dichiarazione del ricorrente di non voler coltivare il giudizio, resa prima della decisione, impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo della domanda.
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