Cassazione Penale, Sentenza n. 36589/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 16/04/2025 che aveva respinto la sua istanza di differimento della pena o detenzione domiciliare per motivi di salute. Il ricorrente è affetto da schizofrenia paranoidea cronica con deliri mistici e persecutori e aveva chiesto la misura alternativa per incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione intramuraria. Il Tribunale aveva motivato il rigetto ritenendo prevalente la pericolosità sociale del condannato: i fatti in espiazione consistono in un tentato omicidio e una violazione in materia di armi commessi nel 2021 mentre il condannato si trovava in una misura alternativa, sicché il rischio di commissione di ulteriori reati non sarebbe scongiurato da una misura esterna al carcere. In appello il difensore ha censurato l'ordinanza per aver dedotto la pericolosità prevalentemente dalla gravità del reato e dalla pendenza di altro giudizio, senza adeguata motivazione sul bilanciamento tra rischio di recidiva e incompatibilità sanitaria, e senza considerare la finalità rieducativa della pena e il divieto di trattamenti inumani e degradanti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., poiché il condannato ha ottenuto la detenzione domiciliare ed è uscito dal carcere il 26/08/2025, rendendo in concreto superflua l'eliminazione del provvedimento impugnato. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità. Alla dichiarazione di inammissibilità non è seguita condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la decisione non configura una soccombenza della parte. In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs.196/03.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina i limiti alla motivazione del ricorso in Cassazione e alle deduzioni in relazione ai motivi, qui richiamata per l'enunciazione del motivo nel ricorso presentato nei limiti strettamente necessari
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando, durante il procedimento, sia venuta meno la materia del contendere o l'interesse dell'impugnante; applicato per dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo la concessione della detenzione domiciliare
Imposta l'obbligo di omettere generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; il collegio dispone la cancellazione dei dati prima della pubblicazione
Giurisprudenza citata (orientamenti)
Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308
La giurisprudenza di legittimità afferma che la sopravvenuta cessazione dell'interesse determina l'inammissibilità del ricorso e che la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna per spese o sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Se, nel corso del procedimento di impugnazione, il ricorrente ottiene la prestazione o la misura che era oggetto della domanda (es. detenzione domiciliare), il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La verifica dello status detentivo può essere effettuata d'ufficio dal giudice mediante controllo delle banche dati dell'amministrazione penitenziaria e rilevare la sopravvenuta cessazione dell'interesse.
- Quando il Tribunale nega il differimento o la detenzione domiciliare per motivi di salute fondandosi sulla pericolosità sociale, la motivazione deve spiegare il bilanciamento operato tra rischio di recidiva e condizioni di salute del condannato; l'assenza di adeguata motivazione può costituire profilo di censura in sede di impugnazione, salvo che la controversia non sia divenuta comunque priva di interesse.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta automaticamente una condanna alle spese processuali né l'imposizione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Nei provvedimenti che coinvolgono dati personali di condannati va sempre valutato l'obbligo di anonimizzazione per la diffusione secondo la normativa sulla protezione dei dati.
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