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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00201/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del motivo, in quanto non correlato alle rationes decidendi della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la responsabilità per il delitto di danneggiamento. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, in particolare sul riconoscimento dell'imputato quale autore del fatto. La Corte di cassazione rileva però che la censura era priva di specificità, perché non si confrontava in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata, che avevano valorizzato le dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria e le immagini acquisite agli atti, ritenute compatibili con le fattezze dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, intesa anche come difetto di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata; non è sufficiente una critica generica o sganciata dalle rationes decidendi.
  • La mancanza di specificità non coincide solo con la genericità o l'indeterminatezza della doglianza, ma ricorre anche quando l'atto di impugnazione non si rapporta alle concrete ragioni della sentenza censurata.
  • Quando la motivazione di merito valorizza elementi probatori ritenuti congrui e non illogici, il ricorso che non ne attacca puntualmente la tenuta argomentativa è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti applicabili.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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