Cassazione Civile, Sentenza n. 38323/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la decisione del Tribunale di Napoli che, dopo la cassazione con rinvio pronunciata da questa Corte, aveva dichiarato tardiva la riassunzione del giudizio operata dai ricorrenti (riassunzione effettuata con ricorso depositato tempestivamente ma notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 392 c.p.c.) e aveva dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 393 c.p.c. I ricorrenti sostenevano che, trattandosi di opposizione esecutiva, la riassunzione dovesse ritenersi correttamente effettuata con ricorso e non con atto di citazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la riassunzione dopo rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. deve essere effettuata nella stessa forma (citazione o ricorso) richiesta per introdurre il giudizio di merito dell'opposizione a cognizione piena; poiché l'opposizione esecutiva di cui trattasi, in mancanza di un rito speciale applicabile, è da instaurare con atto di citazione, la riassunzione effettuata con ricorso è tempestiva solo se la notificazione del ricorso sia avvenuta entro il termine perentorio di cui all'art. 392 c.p.c. Nella specie la notificazione è stata tardiva, quindi il Tribunale ha correttamente dichiarato l'estinzione e la Corte ha rigettato il ricorso. Condanna alle spese di giudizio in favore dei controricorrenti (liquidate in complessivi €7.200,00 oltre €200,00 per esborsi) e applicazione delle norme sul contributo unificato (art.13 DPR 115/2002 come modificato).
Norme richiamate
La riassunzione davanti al giudice del rinvio deve essere effettuata con atto di citazione; per la tempestività rileva la data di notificazione dell'atto quando l'atto sia un ricorso in luogo della citazione
Prevede l'estinzione del processo quando la riassunzione sia tardiva; applicata dal Tribunale e confermata dalla Corte per la riassunzione notificata oltre il termine perentorio
Regola l'opposizione agli atti esecutivi; richiamata per la natura dell'opposizione e per individuare il rito con cui deve instaurarsi il giudizio di merito
Indica la forma dell'atto introduttivo per l'opposizione all'esecuzione (citazione quando il rito di merito è ordinario); la Corte lo usa per affermare che il giudizio di merito a cognizione piena si instaura con citazione se soggetto al rito ordinario
Disciplina l'opposizione agli esecutivi e conferma che l'introduzione del giudizio di merito deve seguire la forma prevista dal rito applicabile
Esempio di rito speciale (es. materia del lavoro) in cui l'atto introduttivo del giudizio di merito può essere il ricorso; la Corte precisa che solo in casi del genere la riassunzione può avvenire con ricorso
Motivi di cassazione richiamati dai ricorrenti; la Corte ritiene infondati i profili di violazione di legge denunciati rispetto alle norme processuali citate
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28/10/2020 n.137
convertito con modificazioni in L. 18/12/2020 n.176
Citato in relazione alla trattazione della causa in udienza 'cameralizzata' per ragioni procedurali connesse al periodo normativo emergenziale
D.P.R. 30/05/2002 n.115 art.13
comma 1-quater e comma 1-bis
Norme sul contributo unificato citate per l'applicazione dell'onere aggiuntivo a carico dei ricorrenti in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Dopo la cassazione con rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. la riassunzione del giudizio deve essere effettuata nella stessa forma (citazione o ricorso) nella quale deve introdursi il giudizio di merito dell'opposizione a cognizione piena; la forma dipende dal rito applicabile alla materia sottostante.
- Se il giudizio di merito dell'opposizione è soggetto al rito ordinario, l'atto di riassunzione deve essere la citazione; la riassunzione effettuata mediante ricorso è tempestiva solo se la notificazione del ricorso avviene entro il termine perentorio previsto dall'art. 392 c.p.c.
- La mera deposito in cancelleria di un atto (ricorso o citazione) non vale a determinare la tempestività se la forma richiesta è diversa: per il termine di riassunzione rileva, a seconda del caso, la data di deposito o la data di notificazione richiesta dalla forma sostitutiva.
- L'errore nella scelta del modello di atto introduttivo è, in linea di principio, mera irregolarità sanabile, ma non esonera dal rispetto dei termini perentori; la sanatoria opera solo se la notificazione/dati formali necessari siano effettuati entro i termini di legge.
- Occorre verificare sempre se sussistono riti speciali applicabili (es. art. 618-bis per il lavoro) che ammettono il ricorso come forma di instaurazione del merito; in loro assenza prevale la regola della citazione per le opposizioni a cognizione piena.
- In situazioni analoghe, per evitare l'estinzione per tardività, è essenziale rispettare la forma processuale richiesta e controllare la data di notificazione dell'atto, non solo il deposito in cancelleria.
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