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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28529/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contro l'ordinanza del G.I.P. che aveva convalidato il provvedimento del Questore del 02/01/2024 che imponeva a Fabio Marzetti l'obbligo di comparizione presso la Questura di Macerata al 30° minuto di gioco di ogni partita della "S.S. Maceratese 1922" per la durata di cinque anni. Il ricorrente deduceva: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 co. 3 legge n. 401/1989 e dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per eccessiva compressione del tempo concesso a difendersi (violazione del termine di 48 ore per il contraddittorio cartolare); (ii) difetto di motivazione circa le ragioni di necessità e urgenza che giustificavano la misura; (iii) difetto di motivazione sulla pericolosità del sottoposto; (iv) omessa motivazione circa l'applicazione dell'obbligo alle partite cosiddette "amichevoli".

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e con efficacia assorbente sui restanti. È richiamato il principio secondo cui il destinatario ha diritto a 48 ore dalla notifica per esaminare gli atti e presentare memorie e deduzioni, e la convalida non può intervenire prima del decorso di tale termine: l'inosservanza determina nullità generale. Si è accertato che nel caso concreto il termine non è stato rispettato, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio cartolare. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 02/01/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. Sono state inoltre precisate le conseguenze dell'art. 6 della legge n. 401/1989: la convalida riguarda l'obbligo di presentazione (aspetto attinente alla libertà personale), mentre la previsione del comma 1 configura un'atto interdittivo atipico di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Norme richiamate

  • legge n. 401 del 1989, art. 6

    Il comma 2 (richiamato dalla Corte) stabilisce che la convalida dell'obbligo di presentazione deve rispettare il diritto al contraddittorio; la convalida non può intervenire prima che siano decorse 48 ore dalla notifica al destinatario. La distinzione tra comma 2 (convalida dell'obbligo di presentazione, attinente alla libertà personale) e comma 1 (misura interdittiva atipica di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza) è stata richiamata dalla Corte.

  • codice di procedura penale, art. 178 lett. c)

    Utilizzato dal ricorrente come parametro di impugnazione per vizio di motivazione e di applicazione della norma; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla compressione del tempo per l'esercizio del diritto di difesa, in linea con le previsioni sulle garanzie procedurali per la convalida delle misure.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale di un provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione non può essere pronunciata prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica all'interessato: il mancato rispetto di questo termine comporta nullità e cessazione dell'efficacia della misura nella parte relativa all'obbligo di presentazione.
  • In caso di impugnazione, il motivo relativo alla compressione del tempo per il contraddittorio cartolare è particolarmente rilevante e può assorbire altri vizi sulla motivazione della misura.
  • Bisogna distinguere tra l'obbligo di presentazione (rilevante ai fini della libertà personale e soggetto a convalida giudiziale) e le misure interdittive atipiche attribuite all'Autorità di Pubblica Sicurezza: le conseguenze giuridiche e il sindacato sono diversi.
  • La motivazione circa necessità, urgenza e pericolosità deve essere chiara e specifica: argomentazioni generiche o omissive possono costituire ulteriore motivo di censura se la questione procedurale non fosse decisiva.
  • Se il provvedimento estende l'obbligo a eventi specifici (es. partite "amichevoli"), il giudice valuta se la portata della misura sia adeguatamente motivata; l'omessa motivazione sulla portata temporale o oggettiva della misura può costituire motivo di annullamento.

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