Sentenza del 03/09/2015 n. 3730 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - Variazioni delle risultanze catastali - Efficacia antecedente la notificazione dell'atto di variazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di attribuire efficacia, ai fini dell'ICI, a una variazione delle risultanze catastali anteriormente alla notificazione dell'atto di variazione. La questione è stata risolta applicando il principio secondo cui ciascun atto impositivo deve basarsi sulle rendite catastali risultanti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione e che la rettifica del classamento produce effetti fiscali solo dopo la notificazione dell'atto al contribuente.
La decisione
La variazione catastale non può produrre effetti fiscali anteriormente alla notificazione dell'atto di variazione. Le nuove risultanze catastali diventano rilevanti, in via generale, dall'anno d'imposta successivo a quello in cui la modifica è stata annotata negli atti catastali, e comunque nel rispetto della decorrenza prevista dalla notificazione dell'atto. È quindi esclusa l'efficacia retroattiva della rettifica del classamento per periodi anteriori alla notificazione.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile ICI deve essere determinata facendo riferimento alle rendite catastali risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione; ciò esclude, in linea generale, l'utilizzo retroattivo di variazioni catastali non ancora efficaci.
Art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342
Gli effetti fiscali delle variazioni delle rendite catastali decorrono successivamente alla notificazione al contribuente dell'atto di variazione, impedendo che la nuova rendita sia utilizzata per periodi anteriori alla notifica.
Massime di principio
- Una variazione catastale non può essere utilizzata per aumentare retroattivamente un tributo locale relativamente a periodi anteriori alla sua notificazione.
- Per determinare la base imponibile, occorre fare riferimento alle risultanze catastali efficaci al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, salvo specifiche disposizioni normative.
- La semplice annotazione interna della variazione negli atti catastali non è sufficiente, nei confronti del contribuente, a far decorrere gli effetti fiscali se l'atto non è stato notificato.
- In presenza di un avviso fondato su una nuova rendita catastale, è necessario verificare la data di annotazione, la data di notificazione e il periodo d'imposta contestato.
- Se la nuova rendita è stata applicata a periodi anteriori alla notificazione dell'atto di variazione, l'accertamento può risultare illegittimo per violazione delle regole sulla decorrenza degli effetti catastali.
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