Sentenza del 03/09/2015 n. 541 - Corte di Giustizia CEE
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 3 - Ripresa di un aiuto comunitario - Sanzione amministrativa - Misura amministrativa - Prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di restituzione di 288.051,14 euro di aiuto comunitario percepito per la produzione di caseinati. Un controllo aveva accertato che la quantità prodotta nel 1998 era inferiore a quella richiesta per ottenere l’aiuto. L’autorità pubblica sosteneva che il termine di prescrizione massimo previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 si applicasse soltanto alle sanzioni amministrative dell’articolo 5 e non alla restituzione dell’aiuto, qualificabile come misura amministrativa ai sensi dell’articolo 4; chiedeva quindi di applicare il termine trentennale previsto dal diritto francese.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il termine di prescrizione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 si applica sia ai procedimenti diretti a imporre sanzioni amministrative sia a quelli diretti ad adottare misure amministrative, inclusa la revoca o restituzione di un aiuto indebitamente percepito. Pertanto, la prescrizione opera anche quando l’autorità chiede soltanto il rimborso dell’aiuto e non irroga una sanzione. Restano salve le norme nazionali che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, possono prevedere termini più lunghi. La decisione definitiva sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 3, paragrafo 1
Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità.
Il termine ordinario di prescrizione riguarda le irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione. Il termine decorre, in generale, dal compimento dell’irregolarità; per irregolarità permanenti o ripetute decorre dalla loro cessazione.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 3, paragrafo 1, terzo comma
La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità.
Gli atti istruttori o persecutori notificati all’interessato interrompono la prescrizione e fanno decorrere nuovamente il termine.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 3, paragrafo 1, quarto comma
La prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l'autorità competente abbia irrogato una sanzione.
Il termine doppio costituisce un limite massimo, tendenzialmente insuperabile, applicabile non solo alle sanzioni ma anche alle misure amministrative di recupero dell’aiuto, salvo i casi di sospensione previsti dal regolamento.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 3, paragrafo 3
Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2.
Gli Stati membri possono prevedere termini nazionali più lunghi, purché la loro applicazione sia compatibile con il diritto dell’Unione e con le condizioni stabilite dalla giurisprudenza.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 4
Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto.
La restituzione o revoca di un aiuto indebitamente percepito è una misura amministrativa di ripristino, non una sanzione; tuttavia, ai fini della prescrizione, essa è soggetta al sistema previsto dall’articolo 3.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 5
Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare le seguenti sanzioni amministrative.
Le sanzioni amministrative si distinguono dalle misure di recupero dell’articolo 4, ma entrambe rientrano, secondo la Corte, nell’ambito applicativo del termine di prescrizione dell’articolo 3.
Regolamento (CEE) n. 2921/90
Disciplina l’aiuto comunitario per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e caseinati, sulla cui base era stato concesso l’aiuto oggetto della controversia.
Articolo 2262 del code civil francese
Tutte le azioni legali, tanto in materia di diritti reali quanto in materia di diritti personali, sono soggette a prescrizione trentennale.
Il termine civilistico generale invocato dall’autorità francese non impedisce l’applicazione del regime speciale di prescrizione previsto dal diritto dell’Unione, salvo che lo Stato membro abbia validamente previsto un termine più lungo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3.
Massime di principio
- Il recupero di un aiuto comunitario indebitamente percepito è una misura amministrativa distinta da una sanzione, ma è comunque soggetto ai termini di prescrizione dell’articolo 3 del regolamento n. 2988/95.
- Non è possibile eludere la prescrizione qualificando l’atto come semplice restituzione anziché come sanzione: per il sistema di prescrizione dell’Unione entrambe le procedure sono trattate allo stesso modo.
- Il termine ordinario è normalmente di quattro anni, soggetto a interruzioni per atti istruttori o persecutori portati a conoscenza dell’interessato; opera inoltre un limite massimo pari al doppio del termine, salvo sospensioni previste dal regolamento.
- La finalità della prescrizione è garantire la certezza del diritto: dopo la scadenza del termine massimo, l’operatore economico deve poter considerare definitivamente consolidata la propria posizione.
- Occorre verificare sempre la normativa settoriale applicabile e il diritto nazionale, poiché possono esistere termini diversi o più lunghi, purché compatibili con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento.
- Per valutare la prescrizione in un caso concreto bisogna individuare la data dell’irregolarità, verificare se essa sia permanente o ripetuta, ricostruire gli atti interruttivi notificati e controllare eventuali cause di sospensione.
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