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Sentenza

Sentenza del 03/09/2015 n. 536 - Corte di Giustizia CEE

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 148, lettera a) - Cessione di beni - Nozione - Esenzione - Cessioni di beni destinati all'approvvigionamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare - Cessioni a intermediari che agiscono in nome proprio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva applicato l'aliquota IVA dello 0% alle forniture di carburante destinate a navi d'alto mare. Il carburante veniva però fatturato a intermediari che agivano in nome proprio e che lo acquistavano per poi rivenderlo agli armatori, pur senza prenderne materialmente possesso. L'amministrazione fiscale ha ritenuto che l'esenzione prevista per il rifornimento delle navi fosse applicabile soltanto alla cessione finale direttamente effettuata nei confronti dell'armatore. La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi se l'esenzione potesse estendersi alle cessioni effettuate a intermediari quando la destinazione finale del carburante fosse già conosciuta e documentata.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che, in linea di principio, l'esenzione IVA prevista dall'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/CE non si applica alle cessioni effettuate a intermediari che agiscono in nome proprio, anche se la destinazione finale dei beni è nota e provata. L'esenzione riguarda normalmente lo stadio finale della catena di approvvigionamento, cioè la cessione all'armatore che utilizza il carburante. Tuttavia, l'esenzione può essere riconosciuta se il trasferimento formale della proprietà agli intermediari è avvenuto non prima del momento in cui gli armatori hanno acquisito il potere effettivo di disporre del carburante come proprietari. Poiché il carburante era caricato direttamente nei serbatoi delle navi dalla ricorrente, il giudice nazionale deve verificare quando sia avvenuto il trasferimento effettivo del potere di disposizione. La decisione finale sull'applicazione concreta dell'esenzione è stata quindi rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca.

    L'esenzione IVA si applica, di regola, alla cessione finale dei beni destinati al rifornimento della nave, effettuata direttamente nei confronti dell'armatore che ne dispone e li utilizza.

  • Articolo 14, paragrafi 1 e 2, lettera c), della direttiva 2006/112/CE

    Costituisce "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

    La cessione rilevante ai fini IVA non dipende necessariamente dal trasferimento formale della proprietà secondo il diritto nazionale, ma dal trasferimento del potere effettivo di disporre del bene come proprietario. Il trasferimento tramite un contratto di commissione è comunque considerato cessione di beni.

  • Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE

    Le esenzioni (...) si applicano alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.

    Le modalità nazionali di prova e controllo sono ammesse, ma non possono ampliare l'ambito sostanziale dell'esenzione né compromettere l'applicazione uniforme e semplice delle norme IVA.

  • Articolo 44 della legge IVA lituana

    Sono tassate all'aliquota dello 0% le cessioni di beni destinati all'approvvigionamento delle navi (...)

    La normativa lituana recepisce l'esenzione prevista dal diritto dell'Unione, ma deve essere interpretata conformemente all'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.

Massime di principio

  • Le esenzioni IVA collegate all'uso finale di un bene si applicano normalmente alla cessione effettuata nello stadio finale della catena commerciale, non alle vendite precedenti a intermediari che acquistano in nome proprio.
  • La conoscenza documentata della destinazione finale del bene non è, da sola, sufficiente a estendere l'esenzione a una cessione effettuata a un intermediario.
  • Per stabilire chi sia il destinatario effettivo della cessione occorre verificare chi abbia acquisito il potere di disporre materialmente del bene come proprietario, indipendentemente dalla qualificazione formale del contratto o dal trasferimento civilistico della proprietà.
  • Un intermediario formalmente proprietario non esclude necessariamente l'esenzione se non ha mai avuto la disponibilità effettiva del bene e il potere di disporne è passato direttamente all'utilizzatore finale.
  • In caso di beni immessi direttamente nel mezzo o nell'impianto dell'utilizzatore finale, il momento del caricamento o della consegna può essere determinante per individuare il trasferimento effettivo del potere di disposizione.
  • Le autorità fiscali e i giudici nazionali devono applicare criteri uniformi dell'Unione e non possono fondare l'estensione dell'esenzione esclusivamente su controlli o garanzie previsti dalla normativa nazionale.

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