Sentenza del 03/09/2015 n. 908 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - indagini finanziarie - attività di vendita al dettaglio - versamento corrispettivi - art. 32, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo perché l'Amministrazione non poteva tassare nuovamente somme già contabilizzate e già sottoposte a imposizione. Ai fini della giustificazione dei versamenti bancari, è sufficiente la corrispondenza complessiva con i corrispettivi regolarmente registrati; la legge non impone di dimostrare, per ogni singolo versamento, una precisa coincidenza temporale tra incasso e deposito bancario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento è stato fondato sulle indagini finanziarie e, in particolare, sulla presunzione prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 secondo cui i versamenti bancari non giustificati possono essere considerati ricavi o compensi non dichiarati. L'Amministrazione ha però indiscriminatamente ripreso a reddito tutti i versamenti in contante, senza escludere l'importo complessivo corrispondente ai corrispettivi delle vendite al dettaglio già regolarmente contabilizzati e assoggettati a tassazione. Il contribuente ha contestato tale metodo, sostenendo che non era necessaria una correlazione temporale analitica tra la data di incasso dei corrispettivi e la data del loro versamento sul conto corrente.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
La presunzione sui versamenti bancari consente di considerarli ricavi non dichiarati quando il contribuente non ne dimostri adeguatamente la provenienza. Tuttavia, la presunzione non può essere applicata a somme già risultanti dai corrispettivi contabilizzati e tassati. Non è richiesta una correlazione analitica tra ciascun incasso e il corrispondente versamento bancario.
Massime di principio
- Nelle attività al dettaglio, i versamenti bancari possono essere giustificati anche mediante una riconciliazione complessiva con i corrispettivi contabilizzati, senza dover provare la coincidenza temporale di ogni singola operazione.
- L'Amministrazione finanziaria non può recuperare nuovamente a tassazione somme già registrate e già assoggettate a imposta, anche se transitano su un conto corrente oggetto di indagine.
- La presunzione bancaria dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 opera solo per le somme non adeguatamente giustificate e non legittima un recupero indiscriminato di tutti i versamenti.
- È comunque opportuno conservare registri dei corrispettivi, contabilità, estratti conto e prospetti di riconciliazione idonei a dimostrare la corrispondenza complessiva tra vendite dichiarate e versamenti bancari.
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