Sentenza del 03/09/2015 n. 542 - Corte di Giustizia CEE
Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sulvalore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 24, paragrafo 1 -Nozione di "prestazione di servizi" - Contratto di abbonamento per lafornitura di servizi di consulenza - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 62, paragrafo 2, 63e 64, paragrafo 1 - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Nozione di "soggetto passivo" - Fatto generatore dell'imposta - Esigibilitàdell'imposta - Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
ALIC aveva stipulato contratti di abbonamento con quattro società per servizi di consulenza finanziaria, commerciale, legale e informatica. I consulenti si erano impegnati a rimanere a disposizione della società per tutta la durata dei contratti, anche fuori dall'orario ordinario, e a non prestare servizi analoghi ai concorrenti di ALIC. Il compenso era costituito da importi forfettari periodici, indipendenti dal numero o dalla natura delle consulenze effettivamente richieste. L'amministrazione fiscale aveva negato la detrazione dell'IVA, ritenendo non dimostrata l'effettiva esecuzione dei servizi, poiché mancavano documenti dettagliati sulle ore lavorate, sulle attività svolte e sui criteri di determinazione dei prezzi. Il giudice nazionale ha chiesto se tali contratti costituissero prestazioni di servizi imponibili e quando si verificassero il fatto generatore e l'esigibilità dell'IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che un contratto di abbonamento per servizi di consulenza costituisce una prestazione di servizi ai fini IVA quando il prestatore si obbliga a rimanere a disposizione del cliente per tutta la durata del contratto, anche se il cliente utilizza concretamente i servizi solo occasionalmente o non li utilizza affatto. Il compenso forfettario costituisce il corrispettivo di tale disponibilità e sussiste un nesso diretto tra il servizio e il pagamento. L'impegno di esclusiva o di non prestare servizi ai concorrenti non modifica questa qualificazione. Il fatto generatore e l'esigibilità dell'IVA si verificano alla scadenza di ciascun periodo cui si riferisce il pagamento, indipendentemente dall'effettivo numero di consulenze fornite. La Corte ha rimesso al giudice nazionale la verifica dell'effettività dei contratti e delle prestazioni, senza pronunciarsi direttamente sulla spettanza definitiva della detrazione nel caso concreto.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 24, paragrafo 1
Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.
La nozione comprende anche i contratti di abbonamento in cui il prestatore si impegna a rimanere a disposizione del cliente per un determinato periodo, senza che sia necessario individuare una consulenza specifica per ogni pagamento.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 25, lettera b)
Una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, nell'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione.
La clausola con cui il consulente si impegna a non lavorare per concorrenti del cliente è assimilabile a un obbligo di non fare, ma non è necessario fondare su tale disposizione la qualificazione del contratto come prestazione imponibile.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 62, paragrafo 2
Per "esigibilità dell'imposta" si intende il diritto che l'Erario può far valere presso il debitore per il pagamento dell'imposta.
L'esigibilità dipende dal momento in cui la prestazione si considera effettuata secondo le regole della direttiva.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 63
Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Per i contratti di disponibilità consulenziale, il fatto generatore coincide con il completamento di ciascun periodo contrattuale cui si riferisce il pagamento.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 64, paragrafo 1
Se comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi, le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali pagamenti.
Nei contratti con compensi periodici, l'IVA diventa esigibile alla scadenza di ciascun periodo di pagamento, indipendentemente dall'utilizzo effettivo delle consulenze.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 9, paragrafo 1
Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente, un'attività economica.
I prestatori professionali di consulenza che operano autonomamente nell'ambito di un'attività economica sono soggetti passivi IVA.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
Sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
I servizi di consulenza forniti contro un compenso forfettario e nell'ambito di un rapporto giuridico tra le parti rientrano, in linea generale, nell'ambito dell'IVA.
Massime di principio
- Un abbonamento professionale è una prestazione di servizi imponibile anche quando il servizio principale consiste nella disponibilità continuativa del prestatore e non nell'esecuzione di attività puntuali.
- Per l'IVA non è sempre necessario dimostrare una consulenza concreta per ogni singolo pagamento: può essere sufficiente dimostrare che il prestatore fosse effettivamente vincolato a rimanere disponibile secondo il contratto.
- Nei contratti con pagamenti periodici, l'IVA diventa normalmente esigibile alla scadenza di ciascun periodo, anche se il cliente non ha utilizzato o ha utilizzato poco il servizio.
- La detrazione dell'IVA richiede comunque che il contratto e la prestazione siano effettivi. Devono quindi esistere elementi idonei a dimostrare la realtà del rapporto, la disponibilità del prestatore, la sua capacità professionale, i pagamenti e la coerenza economica dell'operazione.
- L'assenza di una documentazione dettagliata delle singole ore o consulenze non esclude automaticamente la prestazione, se la natura del contratto prevede una disponibilità continuativa remunerata a forfait; tuttavia, l'amministrazione può contestare operazioni fittizie o prive di effettività.
- La clausola di esclusiva o di non concorrenza può costituire parte integrante del servizio e rafforzare il valore della disponibilità promessa, senza trasformare il contratto in una prestazione diversa.
- La sentenza riguarda la qualificazione IVA e il momento di esigibilità dell'imposta; non riconosce automaticamente la detrazione in ogni caso concreto, che dipende dalla verifica nazionale dell'effettività del servizio e dell'assenza di frode.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 set 2015Sentenza del 03/09/2015 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 3 set 2015Sentenza del 03/09/2015 n. 536 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 3 set 2015Sentenza del 03/09/2015 n. 541 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 3 set 2015Sentenza del 03/09/2015 n. 908 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 3 set 2015Sentenza del 03/09/2015 n. 1432 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 3 set 2015Sentenza del 03/09/2015 n. 1434 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →