Sentenza del 03/09/2015 n. 1432 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tarsu/Tia - Riscossione e versamento - Prescrizione del diritto alla riscossione del tributo - Interruzione della prescrizione per la richiesta di rateazione del debito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione del diritto alla riscossione di un credito relativo ai tributi Tarsu/Tia. Il contribuente ha contestato la possibilità di riscuotere il tributo sostenendo, verosimilmente, che fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per le prestazioni periodiche. La questione centrale è stabilire se la richiesta di rateazione del debito presentata dal contribuente costituisca un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e, quindi, idoneo a interromperne il decorso.
La decisione
La sentenza afferma che il diritto alla riscossione dei tributi Tarsu/Tia si prescrive in cinque anni, trattandosi di crediti periodici ai sensi dell’art. 2948 cod. civ. Tuttavia, la prescrizione può essere interrotta da atti o comportamenti incompatibili con la volontà di farla valere. In particolare, la richiesta di rateazione del debito da parte del contribuente costituisce riconoscimento della pretesa e interrompe la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine. Pertanto, la contestazione fondata esclusivamente sull’avvenuta prescrizione non può essere accolta se il contribuente ha precedentemente richiesto la rateazione.
Norme richiamate
Art. 2948 cod. civ.
tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
Il diritto alla riscossione di crediti periodici, come quelli relativi a Tarsu/Tia, si prescrive nel termine di cinque anni.
Massime di principio
- Per i tributi periodici come Tarsu/Tia, il termine ordinario di prescrizione della riscossione è generalmente quinquennale.
- La prescrizione non opera automaticamente in modo irreversibile: può essere interrotta da atti del creditore o da comportamenti del contribuente incompatibili con la volontà di contestare il debito.
- La richiesta di rateizzazione o dilazione del pagamento può essere interpretata come riconoscimento dell’esistenza del debito e può interrompere la prescrizione.
- Prima di eccepire la prescrizione occorre verificare la presenza di richieste di rateazione, pagamenti parziali, riconoscimenti del debito o altri atti intervenuti nel periodo rilevante.
- Dopo l’interruzione della prescrizione, il termine ricomincia a decorrere nuovamente secondo la disciplina applicabile.
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