Sentenza del 03/09/2015 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
ACCERTAMENTO - Sottoscrizione accertamento - Sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale - Nullità dell'accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento ritenendo che fosse stato sottoscritto da un soggetto privo dei necessari poteri, anche in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, relativa agli incarichi dirigenziali nell'Agenzia delle Entrate. La contestazione mirava quindi a ottenere la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione o di legittimazione del sottoscrittore.
La decisione
La richiesta di nullità è stata respinta. L'accertamento è stato ritenuto validamente sottoscritto da un funzionario regolarmente delegato dal capo dell'ufficio. La sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non incide sulla validità dell'atto, poiché la stessa ammette che, secondo le regole organizzative interne dell'Agenzia delle Entrate, gli atti di competenza dirigenziale possano essere adottati da funzionari delegati. È sufficiente che l'atto provenga dall'ufficio competente e sia idoneo a esprimerne all'esterno la volontà; le eventuali questioni sulla validità degli incarichi dirigenziali non determinano, di per sé, l'invalidità degli atti emessi.
Norme richiamate
Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015
Considerando le regole organizzative interne dell'Agenzia delle Entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto della delega, anche a funzionari, per l'adozione di atti di competenza dirigenziale, la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata.
La declaratoria di illegittimità relativa agli incarichi dirigenziali non comporta automaticamente l'invalidità degli atti tributari emessi dall'ufficio. Gli atti restano validi quando provengono dall'ufficio competente e sono sottoscritti da un funzionario legittimamente delegato.
Massime di principio
- La contestazione della validità dell'incarico dirigenziale del sottoscrittore non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento.
- Un atto tributario può essere validamente sottoscritto da un funzionario non dirigente, purché esista una delega conferita dal capo dell'ufficio o comunque un valido potere di firma.
- Per valutare la validità dell'atto occorre verificare principalmente la sua provenienza dall'ufficio competente, la riferibilità all'Amministrazione finanziaria e l'esistenza del potere di sottoscrizione o della delega.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non rende automaticamente invalidi gli atti emessi dopo la sua pronuncia: l'invalidità deve essere dimostrata con riferimento alla concreta mancanza di competenza o di delega.
- In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe provare non solo l'eventuale irregolarità dell'incarico dirigenziale, ma anche che il firmatario non disponeva di una valida delega o che l'atto non era effettivamente riferibile all'ufficio competente.
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