Cassazione Penale, Ordinanza n. 35294/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la dichiarazione di responsabilità. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione, chiedendo una nuova valutazione del compendio probatorio, in particolare delle sommarie informazioni testimoniali rese dal figlio della persona offesa e dell'imputato. La doglianza, pur formalmente prospettata come vizio di motivazione, mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione di attendibilità delle fonti di prova. La Corte rileva che tale richiesta non è consentita in sede di legittimità, perché il giudice di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito né può rivalutare il compendio probatorio mediante un confronto con modelli argomentativi esterni alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse immune da vizi logici e che avesse compiutamente spiegato, alle pagine 2 e 3, le ragioni del convincimento, evidenziando che le sommarie informazioni testimoniali del figlio della persona offesa e dell'imputato erano corroborate da ulteriori dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso che non è consentita una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione storica dei fatti.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non può risolversi nel confronto tra la sentenza impugnata e modelli argomentativi esterni, ma deve limitarsi a verificare la coerenza logica e la completezza del ragionamento del giudice di merito.
- Quando la motivazione di appello spiega in modo compiuto perché determinate dichiarazioni testimoniali sono attendibili e corroborate da ulteriori elementi, la censura che si limiti a prospettare una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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