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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27484/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del compenso relativo a opere edilizie eseguite su incarico del committente, oltre al rimborso delle spese di un precedente accertamento tecnico preventivo. L'opponente ha contestato il credito e il tribunale ha accolto l'opposizione, qualificando il rapporto come contratto d'opera, dichiarandone la risoluzione per grave inadempimento e rigettando la domanda risarcitoria dell'opponente. In appello, il giudice ha invece qualificato il rapporto come appalto, ha rigettato l'opposizione e ha respinto l'appello incidentale risarcitorio del committente, ritenendo nuova la domanda di ristoro del costo del materiale acquistato per sostituire quello fornito alla controparte e ritenendo comunque non provato il danno. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul procedimento monitorio e sulla prova scritta del credito, sostenendo che il decreto ingiuntivo non potesse fondarsi su atti quali l'ATP conciliativo, il provvedimento di liquidazione delle spese e una fattura del consulente tecnico di parte; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la domanda relativa al costo del materiale non era nuova, perché già allegata in primo grado e nell'ATP e riproposta in appello incidentale; 3) violazione delle norme sulle spese di lite e sui compensi professionali.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la corte territoriale non avesse spiegato perché l'indicazione della specifica voce di danno dovesse integrare una domanda nuova, distinta per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda risarcitoria già proposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla prova scritta necessaria per il decreto ingiuntivo; la Corte non si pronuncia nel merito sul punto per assorbimento

  • art. 634 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di idoneità della prova scritta a fondare l'ingiunzione; motivo assorbito

  • art. 641 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'emissione del decreto ingiuntivo; motivo assorbito

  • art. 696-bis c.p.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento all'accertamento tecnico preventivo conciliativo; la Corte non decide sulla sua idoneità probatoria nel caso concreto

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese processuali; motivo assorbito per la cassazione con rinvio

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese; motivo assorbito

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte rileva che il giudice d'appello avrebbe dovuto spiegare perché la specificazione di una voce di danno integrasse domanda nuova rispetto alla pretesa risarcitoria già proposta

  • art. 11 preleggi

    richiamato nel terzo motivo insieme alle norme sulle spese, senza esame nel merito per assorbimento

  • art. 28 d.m. 55/2014

    richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi e delle spese, ma il relativo motivo è assorbito

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la denuncia di domanda nuova richiede una verifica concreta sul mutamento di petitum e causa petendi: la mera specificazione o indicazione analitica di una voce di danno non integra di per sé una domanda nuova se si colloca nel perimetro della pretesa risarcitoria già introdotta.
  • Il giudice di merito che dichiari nuova una domanda o una sua articolazione deve motivare in modo espresso le ragioni per cui ritiene avvenuto il mutamento dell'oggetto o del titolo della pretesa.
  • La statuizione sulle spese di lite e sulle spese di un accertamento tecnico preventivo presuppone la definizione del merito; se la decisione di merito viene cassata, le questioni accessorie sulle spese restano assorbite.
  • In sede di legittimità, i motivi che attengono a questioni dipendenti dalla decisione principale possono restare assorbiti quando viene accolto il motivo che incide sulla base della statuizione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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