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Sentenza

Sentenza del 23/04/2019 n. 25 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava il riconoscimento delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica sostenuti nel 2011, sostenendo che i contribuenti non avessero dimostrato di aver inviato preventivamente all'ASL la comunicazione di inizio lavori. Secondo l'Agenzia, tale adempimento sarebbe stato richiesto dall'articolo 1 del DM 18 febbraio 1998 n. 41, richiamato dalla disciplina agevolativa.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando il riconoscimento delle detrazioni e la sentenza di primo grado. Ha rilevato che il DM 19 febbraio 2007, applicabile agli interventi agevolati dalla legge 296/2006, aveva eliminato sia la comunicazione preventiva al centro di servizio sia quella all'ASL come adempimenti fiscali necessari. La comunicazione all'ASL rimaneva eventualmente necessaria solo ai fini della normativa sulla salute e sicurezza nei cantieri, non come condizione per ottenere la detrazione fiscale. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, commi 344-349

    Il comma 348 precisa che "la detrazione fiscale......è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27/12/1997 n. 449 ...e dalle norme di attuazione previste dal regolamento di cui al DM 18 febbraio 1998 n. 41.."

    La legge ha introdotto la detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica, rinviando alle modalità attuative previste dalla normativa regolamentare.

  • DM 18 febbraio 1998 n. 41, articolo 1

    I soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, la comunicazione della data di inizio lavori e a comunicarla preventivamente anche all'ASL.

    La disciplina originaria prevedeva specifici obblighi di comunicazione preventiva, ma tali obblighi sono stati successivamente superati dalla disciplina speciale introdotta per le detrazioni energetiche.

  • DM 19 febbraio 2007, articolo 4

    L'articolo 4, intitolato "Adempimenti", non richiede più né la preventiva comunicazione di inizio lavori al centro di servizio delle imposte né quella all'ASL.

    Per le detrazioni relative alla riqualificazione energetica disciplinate dalla legge 296/2006, la comunicazione preventiva all'ASL non costituisce un adempimento fiscale necessario per conservare il beneficio.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007 n. 36

    L'effettuazione dei lavori ... non deve essere preceduta da alcuna formalità ... né dall'invio della comunicazione all'inizio lavori all'ASL.

    La stessa Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la semplificazione degli adempimenti, distinguendo gli obblighi fiscali dagli eventuali obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5 luglio 2007 n. 152

    Ha confermato l'eliminazione della comunicazione preventiva all'ASL quale requisito fiscale per la detrazione energetica.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale successiva regola in modo autonomo gli adempimenti per un'agevolazione fiscale, essa può sostituire o eliminare gli obblighi previsti dalla disciplina generale precedente.
  • La mancata comunicazione preventiva all'ASL non comporta automaticamente la perdita della detrazione fiscale se la normativa applicabile ratione temporis non la prevede più come requisito del beneficio.
  • È necessario distinguere gli adempimenti richiesti per ottenere un'agevolazione fiscale dagli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri: la violazione dei secondi può avere conseguenze autonome, ma non determina necessariamente il disconoscimento della detrazione.
  • Per valutare la spettanza di un beneficio fiscale occorre individuare la disciplina vigente nell'anno in cui sono state sostenute le spese e verificare gli adempimenti allora effettivamente richiesti.
  • Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, pur non avendo valore di legge, possono confermare l'interpretazione applicativa della normativa e assumere rilievo nel valutare la legittimità del recupero fiscale.

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