Sentenza del 23/04/2019 n. 2551 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO - Stabile organizzazione - stabile organizzazione di natura personale - elemento soggettivo - rappresentante fiscale - agente non indipendente munito di potere di rappresentanza - sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'esistenza in Italia di una stabile organizzazione personale. In particolare, è stata ritenuta sufficiente la presenza di un agente non indipendente, munito del potere di rappresentare la società e di concludere contratti per suo conto, anche qualora l'agente operi secondo le direttive della società. Non è necessario dimostrare anche l'esistenza di un ufficio, di una sede o di uno stabilimento fisico della società nel territorio dello Stato.
La decisione
La presenza dell'agente non indipendente con potere di rappresentanza integra autonomamente il requisito della stabile organizzazione ai fini della tassazione in Italia dei redditi prodotti nello Stato. La stabile organizzazione materiale e quella personale sono considerate presupposti alternativi: è sufficiente la sussistenza di uno solo dei due elementi. Pertanto, l'assenza di una sede fisica o di un ufficio non esclude la tassazione italiana quando ricorre una stabile organizzazione personale.
Norme richiamate
Disciplina della stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi
La stabile organizzazione può configurarsi anche in forma personale, attraverso un agente non indipendente autorizzato a concludere contratti per conto dell'impresa estera. Non è indispensabile la presenza congiunta di una struttura materiale e di un rappresentante dipendente o vincolato.
Massime di principio
- Un'impresa estera può essere assoggettata a imposizione nello Stato anche senza una sede fisica, se opera tramite un agente non indipendente dotato di effettivi poteri di rappresentanza e di conclusione dei contratti.
- Il fatto che l'agente segua direttive della società non esclude, di per sé, la sua natura di agente dipendente o non indipendente; al contrario, può confermare il collegamento economico e organizzativo con l'impresa estera.
- Per individuare una stabile organizzazione non è sempre necessario provare sia una struttura fisica sia un rappresentante: la stabile organizzazione materiale e quella personale possono operare come presupposti alternativi.
- Nelle verifiche fiscali è decisivo esaminare i poteri concretamente esercitati dall'agente, la sua autonomia, il ruolo nella negoziazione e conclusione dei contratti e il grado di vincolo rispetto all'impresa estera.
- La mera qualifica formale dell'intermediario o l'assenza di un ufficio non sono determinanti: prevale la realtà sostanziale dei rapporti e dei poteri conferiti.
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