Sentenza del 23/04/2019 n. 2556 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - atto impositivo - perfezionamento notifica per il mittente - notifica a mezzo posta raccomandata 1 - Raggiungimento dello scopo - Sanatoria - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la tempestività e la validità della notificazione dell'atto impositivo. In particolare, sosteneva che la pretesa erariale fosse decaduta perché l'atto gli era stato consegnato dopo la scadenza del termine e censurava inoltre l'utilizzo della raccomandata 1, anziché della raccomandata ordinaria.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il perfezionamento della notificazione per il mittente coincide con la data di consegna del plico all'Ufficio Postale, mentre per il destinatario rileva il momento della ricezione. Il destinatario non può quindi invocare la data successiva di ricezione per sostenere la decadenza della pretesa. Inoltre, la regolare costituzione in giudizio dimostra il raggiungimento dello scopo della notifica e sana l'eventuale vizio derivante dall'impiego della raccomandata 1 invece della raccomandata ordinaria, senza determinarne la nullità.
Norme richiamate
Principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione
La notificazione si perfeziona in momenti diversi per notificante e destinatario: per il notificante rileva la consegna dell'atto all'ufficio postale, mentre per il destinatario rileva la ricezione.
Principio del raggiungimento dello scopo e sanatoria della notificazione
La costituzione in giudizio del destinatario dimostra che l'atto ha raggiunto la propria funzione conoscitiva e comporta la sanatoria dell'eventuale vizio formale della notificazione.
Massime di principio
- Per verificare il rispetto dei termini decadenziali da parte dell'Amministrazione, occorre considerare la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, non necessariamente la data in cui il contribuente lo riceve.
- La ricezione tardiva rispetto alla scadenza non comporta automaticamente la decadenza dell'Amministrazione, se la spedizione è stata effettuata tempestivamente.
- La contestazione del mezzo di notificazione può risultare inefficace quando il destinatario si costituisce regolarmente in giudizio, poiché tale comportamento dimostra l'effettiva conoscenza dell'atto.
- Un vizio formale della notificazione non determina necessariamente la nullità: se l'atto ha raggiunto il suo scopo, il vizio può essere sanato.
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