Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/04/2019 n. 2556 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - atto impositivo - perfezionamento notifica per il mittente - notifica a mezzo posta raccomandata 1 - Raggiungimento dello scopo - Sanatoria - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la tempestività e la validità della notificazione dell'atto impositivo. In particolare, sosteneva che la pretesa erariale fosse decaduta perché l'atto gli era stato consegnato dopo la scadenza del termine e censurava inoltre l'utilizzo della raccomandata 1, anziché della raccomandata ordinaria.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il perfezionamento della notificazione per il mittente coincide con la data di consegna del plico all'Ufficio Postale, mentre per il destinatario rileva il momento della ricezione. Il destinatario non può quindi invocare la data successiva di ricezione per sostenere la decadenza della pretesa. Inoltre, la regolare costituzione in giudizio dimostra il raggiungimento dello scopo della notifica e sana l'eventuale vizio derivante dall'impiego della raccomandata 1 invece della raccomandata ordinaria, senza determinarne la nullità.

Norme richiamate

  • Principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione

    La notificazione si perfeziona in momenti diversi per notificante e destinatario: per il notificante rileva la consegna dell'atto all'ufficio postale, mentre per il destinatario rileva la ricezione.

  • Principio del raggiungimento dello scopo e sanatoria della notificazione

    La costituzione in giudizio del destinatario dimostra che l'atto ha raggiunto la propria funzione conoscitiva e comporta la sanatoria dell'eventuale vizio formale della notificazione.

Massime di principio

  • Per verificare il rispetto dei termini decadenziali da parte dell'Amministrazione, occorre considerare la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, non necessariamente la data in cui il contribuente lo riceve.
  • La ricezione tardiva rispetto alla scadenza non comporta automaticamente la decadenza dell'Amministrazione, se la spedizione è stata effettuata tempestivamente.
  • La contestazione del mezzo di notificazione può risultare inefficace quando il destinatario si costituisce regolarmente in giudizio, poiché tale comportamento dimostra l'effettiva conoscenza dell'atto.
  • Un vizio formale della notificazione non determina necessariamente la nullità: se l'atto ha raggiunto il suo scopo, il vizio può essere sanato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.