Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/04/2019 n. 2559 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Costituzione cartacea in primo grado - costituzione telematica in appello - legittimità - interpretazione autentica disposizioni sul PTT.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della costituzione telematica in appello quando il giudizio di primo grado si era svolto in forma cartacea e la controparte aveva mantenuto la stessa modalità. In particolare, si discuteva dell’interpretazione dell’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, come chiarita dall’art. 16, comma 2, del D.L. n. 119/2018, e della necessità o meno di proseguire in appello con le medesime modalità di costituzione utilizzate in primo grado.

La decisione

La costituzione telematica in appello è stata ritenuta legittima. L’interpretazione autentica ha chiarito che le parti possono utilizzare le modalità telematiche in ogni grado di giudizio, indipendentemente dal fatto che il primo grado si sia svolto in modalità analogica e dalle modalità scelte dalla controparte. Il vincolo di prosecuzione con le stesse modalità opera soltanto quando la parte abbia utilizzato il telematico in primo grado; non opera, invece, nel passaggio dalla modalità cartacea al telematico.

Norme richiamate

  • Art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma consente l’utilizzo delle modalità telematiche nel processo tributario e deve essere interpretata nel senso che il passaggio al telematico in appello è consentito anche quando il primo grado si sia svolto in modalità cartacea.

  • Art. 16, comma 2, del D.L. n. 119/2018

    La disposizione ha natura di interpretazione autentica dell’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e chiarisce che le modalità telematiche possono essere utilizzate in ogni grado, indipendentemente dalle modalità adottate nel grado precedente o dalla scelta della controparte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è legittimo costituirsi telematicamente in appello anche se il primo grado si è svolto interamente in forma cartacea.
  • La scelta della controparte di utilizzare il deposito cartaceo non obbliga l’altra parte ad adottare la stessa modalità.
  • L’obbligo di proseguire con le modalità telematiche utilizzate in primo grado opera nella direzione telematico-telematico, ma non impedisce il passaggio cartaceo-telematico.
  • La modalità di costituzione deve essere valutata alla luce della normativa vigente e delle relative disposizioni di interpretazione autentica, senza estendere il vincolo di uniformità oltre i casi espressamente previsti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.