Sentenza del 23/04/2019 n. 2559 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Costituzione cartacea in primo grado - costituzione telematica in appello - legittimità - interpretazione autentica disposizioni sul PTT.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della costituzione telematica in appello quando il giudizio di primo grado si era svolto in forma cartacea e la controparte aveva mantenuto la stessa modalità. In particolare, si discuteva dell’interpretazione dell’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, come chiarita dall’art. 16, comma 2, del D.L. n. 119/2018, e della necessità o meno di proseguire in appello con le medesime modalità di costituzione utilizzate in primo grado.
La decisione
La costituzione telematica in appello è stata ritenuta legittima. L’interpretazione autentica ha chiarito che le parti possono utilizzare le modalità telematiche in ogni grado di giudizio, indipendentemente dal fatto che il primo grado si sia svolto in modalità analogica e dalle modalità scelte dalla controparte. Il vincolo di prosecuzione con le stesse modalità opera soltanto quando la parte abbia utilizzato il telematico in primo grado; non opera, invece, nel passaggio dalla modalità cartacea al telematico.
Norme richiamate
Art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
La norma consente l’utilizzo delle modalità telematiche nel processo tributario e deve essere interpretata nel senso che il passaggio al telematico in appello è consentito anche quando il primo grado si sia svolto in modalità cartacea.
Art. 16, comma 2, del D.L. n. 119/2018
La disposizione ha natura di interpretazione autentica dell’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e chiarisce che le modalità telematiche possono essere utilizzate in ogni grado, indipendentemente dalle modalità adottate nel grado precedente o dalla scelta della controparte.
Massime di principio
- Nel processo tributario è legittimo costituirsi telematicamente in appello anche se il primo grado si è svolto interamente in forma cartacea.
- La scelta della controparte di utilizzare il deposito cartaceo non obbliga l’altra parte ad adottare la stessa modalità.
- L’obbligo di proseguire con le modalità telematiche utilizzate in primo grado opera nella direzione telematico-telematico, ma non impedisce il passaggio cartaceo-telematico.
- La modalità di costituzione deve essere valutata alla luce della normativa vigente e delle relative disposizioni di interpretazione autentica, senza estendere il vincolo di uniformità oltre i casi espressamente previsti.
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