Sentenza del 23/04/2019 n. 317 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processo tributario - principio di non contestazione - impugnazione - contestazione dell'assunto di controparte formulato in primo grado - legittimità - non sussiste - conseguenza - rigetto dell'appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato una cartella di pagamento di euro 19.324,00, emessa per il disconoscimento di un credito d'imposta relativo al 2011, ritenendo non compilato il quadro RU della dichiarazione. In primo grado il contribuente aveva sostenuto, e il giudice aveva ritenuto provato, che il quadro RU fosse stato compilato e trasmesso, ma non acquisito correttamente dal sistema telematico. Soltanto in appello l'Amministrazione ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che il documento prodotto non fosse una stampa del cassetto fiscale, bensì una comunicazione di irregolarità, e introducendo quindi un fatto nuovo e diverso da quello esaminato in primo grado.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, applicando il principio di non contestazione anche al processo tributario. Poiché l'Ufficio non aveva contestato in primo grado l'assunto del contribuente relativo alla compilazione e trasmissione del quadro RU, la contestazione formulata per la prima volta in appello è stata ritenuta tardiva e inammissibile. La nuova difesa, inoltre, introduceva elementi di fatto e di indagine non valutati dal giudice di primo grado ed era comunque priva di adeguata prova. È stata respinta anche la richiesta di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; le spese del grado sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Principio di non contestazione nel processo tributario
La parte che non contesta in primo grado un fatto o un assunto posto a fondamento della decisione non può, di regola, contestarlo per la prima volta in appello, soprattutto quando la nuova contestazione introduca un fatto diverso o nuovi elementi di indagine.
Art. 96 c.p.c.
La responsabilità processuale aggravata richiede una condotta processuale pretestuosa o caratterizzata da mala fede o colpa grave. Nel caso concreto non è stata riconosciuta, perché l'impugnazione dell'Agenzia non è stata ritenuta manifestamente pretestuosa.
Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 23587 del 21 novembre 2016
Una nuova difesa in appello è ammissibile solo se non introduce nuovi elementi di indagine o fatti non valutati dal giudice di primo grado; non può trasformarsi in una contestazione fondata su una ricostruzione fattuale nuova.
Cass. civ. n. 2253/2018
È stata richiamata dalla contribuente come precedente pertinente, senza che dal testo risultino ulteriori dettagli sull'interpretazione specifica adottata nella decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i fatti e gli assunti rilevanti devono essere contestati tempestivamente in primo grado; il silenzio della controparte può comportare la loro non contestabilità successiva.
- L'appello non può essere utilizzato per introdurre una ricostruzione fattuale completamente nuova o per attribuire a un documento un significato diverso da quello discusso in primo grado, se ciò richiede nuove verifiche.
- Una nuova argomentazione giuridica può essere ammissibile in appello solo se resta ancorata ai fatti già dedotti e provati; non è invece ammissibile quando introduce nuovi fatti, documenti o elementi di indagine.
- Le contestazioni tardive devono essere accompagnate da una prova concreta e coerente; in mancanza, prevale la ricostruzione non contestata in precedenza.
- La conferma della decisione favorevole al contribuente non comporta automaticamente la responsabilità aggravata dell'Amministrazione: occorre dimostrare la pretestuosità o la mala fede dell'impugnazione.
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