Sentenza del 23/04/2019 n. 2554 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Estratto di ruolo - autonoma impugnabilità - azione di accertamento negativo del tributo - non ammessa - regolare notifica cartella di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda è stata respinta. L'estratto di ruolo è un atto interno dell'Amministrazione e non costituisce una pretesa tributaria autonoma; pertanto non può essere impugnato separatamente quando la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata. Il contribuente avrebbe dovuto contestare la cartella nei termini e nelle forme previste. Non è ammessa un'azione autonoma di accertamento negativo del tributo fondata sul solo estratto di ruolo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di contestare l'estratto di ruolo come atto autonomo, presumibilmente per mettere in discussione la pretesa tributaria risultante dai registri dell'Amministrazione. La questione riguardava quindi l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, anche nell'ipotesi in cui esso fosse stato notificato dopo la cartella di pagamento e non in sostituzione di quest'ultima.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, di regola, è un documento interno e informativo: non è un atto impositivo autonomo e non può essere impugnato isolatamente.
- Quando la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata, l'eventuale contestazione deve essere rivolta contro la cartella stessa, entro i termini applicabili, e non contro il successivo estratto di ruolo.
- La notifica dell'estratto di ruolo successiva alla cartella non riapre i termini per impugnare la cartella e non crea una nuova pretesa tributaria.
- Nel processo tributario occorre dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione; non è generalmente consentito utilizzare il solo estratto di ruolo per ottenere un accertamento negativo del debito tributario.
- La situazione può essere diversa solo se l'estratto di ruolo viene utilizzato per conoscere una pretesa mai validamente notificata o per contestare l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto; in tale ipotesi, la valutazione dipende dalle circostanze concrete e dalla normativa processuale applicabile.
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