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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28714/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna per il reato di ricettazione (reato commesso in concorso con Bondisi Antonio). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che non vi fosse stata una effettiva detenzione della refurtiva da parte sua, poiché i beni sarebbero stati portati dal coimputato nel luogo di sua proprieta' solo in coincidenza con l'intervento delle forze dell'ordine; inoltre lamentava la mancata applicazione del minimo della pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericita' dei motivi e perche' le censure riproponevano questioni gia' trattate in appello. La Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudice di legittimita' non puo' riesaminare gli elementi di fatto valutati dal giudice del merito. I giudici di merito avevano invece motivato, con riferimenti agli atti, che la merce rubata era stata custodita dal Barbagallo in un garage di sua proprieta', con consapevolezza della provenienza illecita e finalita' di lucro tramite rivendita. I rilievi sul trattamento sanzionatorio sono stati ritenuti aspecifici rispetto alle valutazioni dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, valutando i profili di colpa emergenti dal ricorso

  • Giurisprudenza di riferimento (Cass. sez. VI, sent. n. 5465 del 04/11/2020)

    Cass. sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020 - richiamata nella motivazione

    richiama il principio che la Corte di Cassazione non puo' rileggere o riformulare gli elementi di fatto e le valutazioni probatorie del giudice di merito; motivi generici o reiterativi di merito sono inammissibili

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione e' limitata al sindacato di legittimita' e non puo' rivedere la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e di diritto; censure generiche o che ripropongono questioni di merito gia' valutate sono dichiarate inammissibili
  • Per contrastare una condanna per ricettazione e' necessario dimostrare concretamente l'assenza di disponibilita' o consapevolezza della provenienza illecita dei beni, con riferimenti probatori precisi e non solo ipotesi alternative
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono indicare con precisione errori di diritto o omissioni motivazionali per non risultare aspecifiche
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente rischia la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende

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