Cassazione Penale, Sentenza n. 22523/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente denunciava violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari e alla scelta della misura: sosteneva che non sussistesse pericolo attuale di reiterazione poiché il suo ruolo nell'organizzazione non sarebbe stato di assoluta preminenza, che i fatti risalgono a circa cinque anni prima, che i precedenti erano datati, e che al momento dell'applicazione della custodia era destinatario solo di arresti domiciliari (ordinanza del GIP di Brindisi dell'8/7/2024) per altri reati, misura che avrebbe sempre rispettato
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo generico e ha confermato la necessità della custodia in carcere: ha valutato la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione sulla base delle modalità del fatto, dell'organizzazione (ruolo di stretto collaboratore di Tobia Parisi, vertice dell'ala operativa della Sacra Corona Unita), della personalità negativa dell'imputato (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, precedenti ordinanze cautelari recenti per lesioni, violenza privata e reati in materia di stupefacenti, arresto del 22/12/2023 con sequestro di hashish). La Corte ha ritenuto che il criterio temporale ('tempo silente') sia un elemento rilevante ma non determinante, e che in contesti associativi i reati collegati possono essere commessi anche dal domicilio; perciò gli arresti domiciliari risultavano inidonei. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Decisione emessa il 20/05/2026
Norme richiamate
norma procedurale che disciplina il rimedio per le misure cautelari avanti il tribunale; utilizzata per inquadrare il tipo di impugnazione
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
riferimento alla previsione del pericolo di reiterazione come esigenza cautelare; la Corte specifica che tale pericolo deve essere concreto e attuale
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
disposizione che riguarda la presunzione relativa delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte indica che il tempo trascorso è elemento da considerare ma non automaticamente idoneo ad escludere la presunzione, specie in contesti associativi
riforma richiamata in relazione alla valutazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità di considerare il tempo trascorso in chiave costituzionalmente orientata
art. 94, comma 1-ter disp. c.p.p.
norma richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione, menzionata nel dispositivo
Massime di principio
- Motivi generici e la mera riproposizione di argomentazioni alternative non sono sufficienti: il ricorso deve confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni contenute nel provvedimento impugnato
- Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; il giudice valuta la personalità dell'imputato, le modalità del fatto e le condizioni ambientali, non limitandosi a prevedere una 'specifica occasione' per delinquere
- Il tempo trascorso dai fatti è un elemento rilevante ma non decisivo: in reati connessi ad associazioni mafiose o a reti di spaccio la continuità di capacità criminale può giustificare il mantenimento della misura cautelare
- Gli arresti domiciliari possono risultare inidonei se è probabile che l'indagato, anche da domicilio, possa mantenere contatti con la rete criminale o proseguire attività illecite; per ottenere una misura meno grave occorre fornire elementi concreti che dimostrino la cessazione della pericolosità
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso cautelare è necessario indicare vizi di argomentazione specifici e dimostrare, con fatti nuovi o documentati cambiamenti di situazione, l'insussistenza delle esigenze cautelari
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