Cassazione Penale, Ordinanza n. 10588/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era generico e manifestamente infondato, e che il secondo motivo era ugualmente generico per indeterminatezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sul giudizio di responsabilità relativo alla condotta distrattiva, ma la doglianza è stata ritenuta generica perché sostanzialmente riproduttiva di argomenti già esaminati e respinti nel giudizio di merito; inoltre è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata non presentava alcun vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., anche con riferimento alla mancanza di indicazioni sulla destinazione della somma di euro 294.000,00. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, ma anche tale censura è stata dichiarata generica e indeterminata ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava gli specifici elementi posti a base della doglianza e non consentiva al giudice di legittimità un effettivo sindacato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; non è sufficiente una mera rilettura alternativa dei fatti.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
La censura non è ammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata non presenti un vizio riconducibile alla nozione normativa di illogicità o contraddittorietà rilevante.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; in difetto, la doglianza è generica e inidonea a consentire il sindacato di legittimità.
Norma richiamata per la bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale oggetto della condanna confermata in appello.
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale.
Massime di principio
- In cassazione la censura di vizio di motivazione non può risolversi nella mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio; occorre indicare un reale vizio logico della motivazione impugnata.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non individua gli elementi concreti su cui si fonda la critica.
- La deduzione del vizio motivazionale è ammissibile solo se evidenzia un effettivo contrasto logico interno della decisione o con massime di esperienza, non essendo sufficiente una diversa lettura del compendio probatorio.
- La mancanza di specificità del motivo, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., impedisce al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato e comporta l'inammissibilità del ricorso.
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