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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41446/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito, perché l'impugnazione non risultava validamente proposta secondo le forme prescritte dall'art. 613 c.p.p. Ha inoltre applicato la procedura semplificata e non partecipata ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di merito riguarda un imputato la cui condanna era stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Torino, con riduzione della pena ad anni tre, mesi quattro e giorni sei di reclusione ed euro 800 di multa, mentre la sentenza di primo grado veniva confermata nel resto e i motivi di appello rinunciati dichiarati inammissibili. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione, riservando i motivi al difensore. La Corte di cassazione non affronta il merito delle censure, perché rileva un vizio formale del ricorso: esso era stato proposto dalla parte personalmente, mentre, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. La sottoscrizione autenticata da un legale, così come la firma del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito, non valgono a sanare il difetto di titolarità dell'atto. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con applicazione delle conseguenze economiche di legge.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    ex art. 599-bis cod. proc. pen.

    La sentenza di appello era stata emessa a seguito di concorde richiesta delle parti nel giudizio di secondo grado.

  • art. 613 c.p.p.

    a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e non partecipata.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura semplificata e senza contraddittorio partecipato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., è soggetto a un rigoroso requisito di sottoscrizione tecnica: la sola proposizione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato non è idonea a instaurare validamente il giudizio di legittimità.
  • La firma del difensore per mera autentica della sottoscrizione del ricorso, o per accettazione del mandato e della delega al deposito, non equivale alla sottoscrizione dell'atto da parte del difensore cassazionista richiesta a pena di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto formale, la Corte può dichiararlo con procedura semplificata non partecipata e applicare automaticamente le conseguenze accessorie previste dalla legge, tra cui spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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