Cassazione Penale, Sentenza n. 41554/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revoca della confisca per equivalente di un immobile formalmente intestato alla EMAS G.E.I.E., sostenendo che la confisca non potesse riguardare beni che non fossero di sua proprietà. Il Tribunale di Firenze aveva dichiarato la richiesta inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., ritenendola mera riproposizione di istanze già respinte (ordinanze del 24/09/2021 e del 20/01/2023) e richiamando precedenti valutazioni sulla sostanziale titolarità del bene in capo alla ricorrente. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento per cassazione, deducendo abnormità e contraddittorietà perché la confisca riguarderebbe formalmente la EMAS G.E.I.E. e non lei personalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto non abnorme il provvedimento del Tribunale, perché avente fondamento nell'art. 666, comma 2, c.p.p. che consente al giudice dell'esecuzione di rigettare istanze meramente ripropositive. Ha inoltre respinto la censura sulla presunta contraddittorietà motivazionale, osservando che le decisioni antecedenti del Tribunale avevano già accertato la sostanziale riconducibilità dei beni alla ricorrente e che la citata sentenza della Corte di cassazione (n. 7446/2024) non aveva affermato un titolo esclusivo della EMAS G.E.I.E. tale da legittimare la ricorrente a riproporre la stessa istanza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione può dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca mera riproposizione di istanze già rigettate: la norma è stata applicata per escludere il riesame di domande già presentate e respinte in precedenza.
Richiamato per giustificare il mancato svolgimento di discussione orale (procedimento in camera di consiglio non partecipata): il procedimento di esame del ricorso è stato ritenuto disciplinato da tale norma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite alla riproduzione del motivo nel ricorso per cassazione (il ricorso è stato presentato nei limiti consentiti dalla disposizione).
Massime di principio
- Una richiesta di revoca di provvedimenti esecutivi già oggetto di pregresse istanze respinte può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. se non contiene elementi nuovi rilevanti.
- Quando un bene è formalmente intestato a un soggetto terzo (es. una società), per impugnare una misura ablativa occorre dimostrare novità probatoria o errori di diritto tali da incidere sulla statuizione definitiva; la mera riproposizione di argomentazioni già esaminate non basta.
- Le decisioni precedenti del giudice dell'esecuzione che hanno confermato la sostanziale riconducibilità dei beni al condannato pesano fortemente sull'esito di successive istanze: è necessario produrre fatti o prove nuove per ottenere un riesame.
- Osservazioni incidentali della Corte di cassazione non sempre costituiscono affermazioni di diritto tali da modificare la legittimazione a proporre ulteriori istanze: va valutato il contenuto puntuale della pronuncia.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o meramente reiterative possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende); è quindi consigliabile verificare l'assenza di nuovi elementi probatori prima di riproporre istanze già respinte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41388/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41391/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41392/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41395/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41396/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41398/2024 del 12/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →