Cassazione Civile, Ordinanza n. 15381/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La lite nasce da un procedimento per sfratto per morosità relativo a un immobile composto da un appartamento e da un locale artigianale adibito a carrozzeria. In primo grado il locatore aveva intimato sfratto alla società conduttrice, deducendo il mancato pagamento di canoni; all’udienza la società aveva riconosciuto la morosità e non si era opposta. Un fratello del locatore era intervenuto sostenendo di abitare da anni nell’appartamento e di utilizzare il locale per la propria attività, assumendo che un accordo verbale con il fratello gli consentisse di restare nell’immobile. Il Tribunale aveva inizialmente emesso ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., poi, mutato il rito, aveva rigettato la domanda di sfratto. In appello la decisione era stata riformata in parte: la Corte d’appello aveva confermato l’ordinanza di rilascio e regolato le spese. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: (1) nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non fosse provato né un contratto di locazione né la morosità e che egli occupasse l’immobile in forza di un accordo diverso, o addirittura in comodato; (2) violazione della L. n. 431/1998, richiamando la giurisprudenza sulla nullità del contratto di locazione abitativa non scritto, per affermare che non fosse mai esistito un contratto di locazione a suo carico e che quindi non potesse essergli intimato sfratto; (3) violazione dell’art. 658 c.p.c., assumendo l’inapplicabilità della procedura di sfratto per morosità in assenza di un contratto di locazione tra le parti e contestando che fossero stati prodotti documenti idonei a dimostrare il rapporto locatizio e il pagamento di canoni. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutte le censure perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva attribuito al ricorrente la qualità di conduttore, avendo invece riconosciuto tale qualità alla società; i motivi insistevano invece su una ricostruzione fattuale non pertinente e su allegazioni generiche o non autosufficienti. È stato inoltre dichiarato tardivo e quindi inammissibile il controricorso della controparte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato tardivo e inammissibile il controricorso della parte resistente, ma ha soprattutto dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i tre motivi non si confrontavano con la decisione impugnata: la sentenza d’appello aveva attribuito la qualità di conduttore alla società e non al ricorrente persona fisica. Non vi è stata cassazione della sentenza impugnata; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, per la tardività del controricorso.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente sulla procedura di sfratto per morosità, ma ritenuto non pertinente rispetto alla concreta ratio della decisione di merito
citato con riguardo all’ordinanza di rilascio emessa in primo grado
richiamato per ritenere idonea la notificazione del ricorso e quindi tardivo il controricorso
evocato dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto di locazione abitativa non scritto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012
applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2012
richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto
S.U. 18214/2015
richiamata dal ricorrente sulla nullità del contratto di locazione verbale per evasione fiscale e sulla sua possibile qualificazione come nullità di protezione in ipotesi particolari
S.U. 4315/2020
richiamata per il principio applicato in tema di contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e reimposti la controversia su un diverso piano fattuale o soggettivo non accolto dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione specifica del fatto storico trascurato e non può risolversi in una diversa lettura delle prove o in una contestazione generica della ricostruzione del giudice.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze documentali.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario che i documenti richiamati siano individuati in modo preciso e autosufficiente, così da consentirne l’esame senza integrazioni esterne.
- Quando la sentenza impugnata attribuisce il rapporto locatizio a un soggetto diverso dal ricorrente, le doglianze che insistano sulla mancata esistenza del contratto nei confronti del ricorrente risultano non pertinenti e quindi inammissibili.
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