Sentenza del 17/10/2022 n. 222 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2012, sostenendo che l'aliquota da applicare per gli alloggi assegnati fosse dello 0,38% e non dello 0,76%, come invece indicato dal Comune. La ricorrente sosteneva l'erronea interpretazione da parte del Comune della normativa riguardante la quota erariale dell'IMU, in particolare in relazione alla rinuncia dello Stato alla propria quota, che avrebbe dovuto comportare una riduzione dell'aliquota applicabile. Il Comune replicava che la normativa prevedeva una aliquota base dello 0,76%, e che la rinuncia dello Stato comportava solo che l'intero gettito fosse destinato ai Comuni, senza alcuna modifica dell'aliquota.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine rigettava il ricorso, decisione confermata in appello dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Friuli Venezia Giulia. La Corte ha chiarito che l'aliquota base per l'IMU è rimasta allo 0,76% e che la rinuncia della quota statale ha comportato solo l'attribuzione dell'intero gettito ai Comuni, senza riduzione dell'aliquota. La Corte ha inoltre accolto l'appello incidentale del Comune in merito alla compensazione delle spese, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Prevede un'aliquota base IMU dello 0,76% e la riserva allo Stato della metà dell'importo calcolato, poi modificata con rinuncia da parte dello Stato.
art. 4, comma 5 del D.L. n. 16/2012
Modifica l'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilendo che per gli alloggi assegnati alla ricorrente non si applica la riserva della quota statale, ma l'aliquota rimane invariata allo 0,76%.
circolare n. 3/DF del 18/5/2012
Conferma che l'intero gettito IMU confluisce nei bilanci comunali e che non è prevista alcuna riduzione dell'aliquota base.
sentenza Corte di Cassazione n. 20135 del 25/7/2019
Richiama precedenti sentenze che confermano l'interpretazione secondo cui l'aliquota base resta invariata e la rinuncia statale comporta solo l'attribuzione dell'intero gettito ai Comuni.
Massime di principio
- La rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di imposta IMU non implica una riduzione dell'aliquota base da applicare, ma solo che l'intero gettito venga destinato agli enti locali.
- Il termine "quota" di imposta non è sinonimo di "aliquota"; la quota indica la porzione di gettito spettante, mentre l'aliquota è la percentuale applicata alla base imponibile per calcolare l'imposta dovuta.
- In presenza di norme che modificano la destinazione del gettito ma non l'aliquota, deve intendersi che l'aliquota rimane invariata.
- Gli avvisi di accertamento basati su errata interpretazione della normativa sull'aliquota IMU possono essere rigettati se supportati da una giurisprudenza consolidata e da apposite circolari ministeriali.
- In contenziosi tributari, la corretta distinzione tra termini tecnici e la corretta interpretazione delle norme di riferimento sono fondamentali per evitare sanzioni e accertamenti errati.
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