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Sentenza

Sentenza del 17/10/2022 n. 30459 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnano l'avviso di rettifica e liquidazione notificato nell'ottobre 2009 che recuperava imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale su una complessa serie di atti (risoluzione di un precedente rogito per usucapione, enunciazione di atto di divisione e successiva compravendita) relativi a particelle di terreno edificabile. I contribuenti deducono numerose censure (15 motivi): in particolare sostennero l'esistenza di un titolo di proprietà ereditaria esente o soggetto a diversa tassazione, l'errata applicazione del D.P.R. n.131/1986 (art.34 e art.30) con conseguente errata determinazione della massa divisale e delle aliquote; l'omesso esame di fatti decisivi (ad es. usucapione, dichiarazioni contenute in atti precedenti), la prescrizione/decadenza dell'accertamento, l'irregolarità motivazionale dell'avviso e l'illegittima estensione dell'imponibile a specifiche particelle, nonché la pretesa estensione di giudicati favorevoli nei confronti di altri coeredi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente escluso l'efficacia del motivo basato su presunti giudicati favorevoli degli altri coeredi perché le sentenze richiamate non risultano pacificamente passate in giudicato o non è dimostrata la ritualità del passaggio in giudicato. Quanto al resto delle censure, la Corte le ha ritenute inammissibili o infondate per carenza di chiarezza, specificità e autosufficienza (violazione degli artt. 366 e 360 c.p.c.), per aver tentato un sindacato di merito sulla ricostruzione negoziale e valutativa spettante al giudice di merito, e per non avere indicato puntualmente i passaggi della sentenza impugnata che si assumevano viziati. La Corte ha inoltre richiamato principi giurisprudenziali (tra cui l'applicazione dell'art.34 DPR 131/1986 che qualifica come vendita l'eccedenza assegnata al condividente). Non sono state disposte condanne per spese processuali in favore dell'Agenzia, considerata la sua mancata partecipazione al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28

    La risoluzione per mutuo dissenso può essere assoggettata a tassazione in misura proporzionale se non ricorre la specifica disciplina che esenta o prevede diversa misura; la Corte richiama la giurisprudenza che applica l'articolo come norma residuale.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 30

    La ratifica e la convalida, in assenza di corrispettivo, sono soggette a imposta di registro in misura fissa; i ricorrenti contestavano la diversa applicazione ma la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente specificata in cassazione.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34

    La norma opera una presunzione iuris et de iure secondo la quale l'eccedenza assegnata al condividente è qualificata come vendita e tassata come tale; la Corte richiama l'orientamento giurisprudenziale che applica tale principio nelle divisioni.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43, 51-52

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla motivazione degli atti impositivi e ai profili formali di rettifica; la Corte osserva che le doglianze non sono state espresse con la necessaria precisione.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Norme di diritto tributario sostanziale e di garanzia; i ricorrenti invocano violazioni ma la Corte ritiene le censure vago-imalizzabili e prive di puntuale collegamento con la decisione impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    La Corte ha valutato le censure alla luce dei limiti del ricorso per cassazione: mancata specificità (nn.3 e 4) e omesso esame di fatto decisivo (n.5). Ha ritenuto molte doglianze inammissibili per difetto di chiarezza e autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 366 c.p.c.

    Richiesti requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso; la Corte ha constatato la loro violazione come causa principale di inammissibilità delle censure.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato nei motivi in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano adeguatamente collegato fatti e norme per invertire la valutazione del merito.

  • Codice civile, art. 1306

    I ricorrenti invocavano l'estensione di effetti di sentenze al loro favore ai sensi dell'art.1306; la Corte ha escluso l'applicabilità perché non è dimostrato il passaggio in giudicato e la corrispondenza delle statuizioni.

  • Costituzione, art. 23

    Invocato nella censura di legittimità costituzionale per imposizione patrimoniale non prevista dalla legge; la Corte non ha accolto il ragionamento, ritenendo impropria e non sufficientemente motivata la contestazione.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis

    Norma richiamata per la disciplina della trattazione in camera di consiglio senza discussione orale per sopravvenute disposizioni; procedura applicata al giudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Richiamato in relazione al contributo unificato; la Corte dà atto degli adempimenti procedurali relativi al contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione le censure devono essere chiare, specifiche e autosufficienti: va indicata esattamente la parte della motivazione impugnata e il vizio di diritto o di motivazione che si contesta, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • La qualificazione giuridica degli atti (usucapione, donazione, divisione, risoluzione, compravendita) e la ricostruzione negoziale sono primariamente di pertinenza del giudice di merito; la Corte di legittimità non sostituisce il proprio giudizio a quello di merito se le doglianze non evidenziano un errore di diritto puntuale.
  • Nelle divisioni ereditarie l'art.34 del DPR 131/1986 può considerare come vendita l'eccedenza assegnata a un condividente (presunzione iuris et de iure) e quindi essere soggetta a tassazione proporzionale indipendentemente dall'esistenza di un conguaglio pecuniario effettivo.
  • La risoluzione consensuale (mutuo dissenso) può essere tassata in misura proporzionale se manca la clausola o il patto autonomo che la colloca nella fattispecie di esenzione o tassazione fissa (applicazione residua dell'art.28 DPR 131/1986).
  • Per invocare l'efficacia vincolante di sentenze favorevoli di terzi (art.1306 c.c.) è necessario comprovare il passaggio in giudicato delle stesse e la piena coincidenza degli elementi soggettivi e oggettivi tra le decisioni citate e la controversia in esame.
  • La pretesa tributaria fondata su atti enunciati richiede motivazione chiara nell'avviso e, se si allega prescrizione/decadenza, il dies a quo deve essere individuato con precisione; la semplice evocazione di fatti senza prova documentale non è sufficiente in cassazione.
  • Quando si contesta l'applicazione di aliquote o la determinazione della base imponibile è essenziale proporre in cassazione criteri normativi e argomentativi specifici che dimostrino l'errore di diritto del giudice di merito.

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