Sentenza del 17/10/2022 n. 30470 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate ha revocato l'agevolazione fiscale richiesta ai sensi della L. n. 388/2000, art. 33, comma 3, relativa all'acquisto di un terreno edificabile inserito in piano urbanistico particolareggiato. L'amministrazione fiscale motivava la revoca sulla base dell'abrogazione e della successiva disciplina introdotta dal D.L. n. 223/2006, art. 36 comma 15 (conv. L. n. 248/2006) e delle sue modifiche, ritenendo che l'agevolazione spettasse solo per trasferimenti diretti all'attuazione di programmi di "edilizia residenziale convenzionata" realizzati in accordo col Comune (convenzionalmente regolati) e che nel caso di specie mancassero gli elementi negoziali con la pubblica amministrazione al momento del rogito. I contribuenti hanno contestato altresì la corretta individuazione della norma applicabile alla data del rogito (anche richiamando le modifiche introdotte dalla L. n. 296/2006 e le conseguenze della L. n. 244/2007), la possibilità di perfezionare la convenzione successivamente all'atto, la decorrenza del termine quinquennale per l'edificazione, vizi di motivazione e profili di decadenza dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e decidendo nel merito. Ha ritenuto che alla data del rogito fosse applicabile la disciplina derivante dal D.L. n. 223/2006 come modificato dalla L. n. 296/2006 (sostituzione della locuzione "edilizia residenziale convenzionata pubblica" con "edilizia residenziale convenzionata"). Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'agevolazione si applica anche quando, al momento del trasferimento, l'immobile è inserito in piano particolareggiato senza che sia già stata stipulata la convenzione attuativa con il Comune, purché l'utilizzazione edificatoria avvenga entro il termine quinquennale. Nel caso concreto l'area era inclusa in piano particolareggiato approvato, successivamente era stato rilasciato permesso di costruire prima del decorso dei cinque anni e l'avviso di revoca era stato notificato prima della scadenza del quinquennio; pertanto la revoca dell'agevolazione è stata ritenuta illegittima. L'avviso di liquidazione è stato annullato in parte qua; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3
agevolazione per i trasferimenti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati...sempre che l'utilizzazione edificatoria dell'area fosse avvenuta entro cinque anni dal trasferimento
Norma originaria che prevedeva l'agevolazione per trasferimenti in aree di piano particolareggiato a condizione che l'edificazione avvenisse entro 5 anni; la sua efficacia è stata modificata/condizionata da successivi interventi normativi.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15, conv. in L. n. 248 del 2006
abrogazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata...realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione
Ha limitato l'ambito dell'agevolazione ai trasferimenti riferiti a piani finalizzati all'edilizia residenziale convenzionata e realizzati in accordo con i Comuni; tale disciplina si applicava agli atti formati dalla data di entrata in vigore del decreto.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 306
le parole: "edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata"
Ha attenuato la specificazione "pubblica", estendendo la fattispecie alla più ampia nozione di "edilizia residenziale convenzionata" a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge; norma rilevante per identificare quale formulazione fosse applicabile al rogito.
L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25-28
abrogazione del D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 15
Pur avendo abrogato la norma che a sua volta aveva abrogato la L. n. 388/2000, la Corte ha ritenuto che ciò non abbia ripristinato automaticamente la disciplina originaria dell'art. 33 L. 388/2000; la L. 244/2007 ha introdotto un nuovo regime tariffario e non una semplice reviviscenza della precedente agevolazione.
L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30
Richiamata dalle parti: secondo l'interpretazione consolidata non richiede che la convenzione attuativa sia già stipulata al momento dell'atto di trasferimento perché l'agevolazione spetta se è presente il piano particolareggiato e l'edificazione si realizza entro il termine previsto.
L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7
Norme sui principi di certezza, chiarezza e trasparenza del diritto tributario e sul dovere dell'amministrazione di motivare gli atti; invocate dai contribuenti per contestare carenze di motivazione e incertezza normativa.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Norme formali relative agli atti di imposizione (imposte di registro, ipotecaria e catastale) e alle relative tariffe; richiamate nel contesto delle modalità di riliquidazione.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti, di decidere nel merito; applicata per decidere definitivamente sul ricorso senza rinvio.
Codice civile, art. 1306
Regola l'estensione degli effetti della cosa giudicata; richiede il passaggio in giudicato e una identità di rapporti soggettivi e oggettivi per consentire l'estensione a terzi; la Corte ha osservato che non era provato il passaggio in giudicato della sentenza invocata dai ricorrenti.
Massime di principio
- La norma applicabile è quella vigente alla data del rogito: verificare attentamente la successione delle modifiche legislative (D.L., leggi di conversione e successive modifiche) per individuare la formulazione rilevante.
- L'agevolazione prevista per i trasferimenti in piani urbanistici particolareggiati può essere riconosciuta anche se la convenzione attuativa con il Comune non è stata ancora stipulata al momento del trasferimento, purché l'edificazione avvenga entro il termine quinquennale previsto dalla legge; la convenzione può essere perfezionata successivamente.
- La modifica lessicale da "edilizia residenziale convenzionata pubblica" a "edilizia residenziale convenzionata" (L. n. 296/2006) amplia l'ambito applicativo rispetto alla formulazione più restrittiva e va considerata se la data del rogito è successiva alla sua entrata in vigore.
- L'abrogazione formale di una norma da parte di interventi successivi (es. L. n. 244/2007) non determina automaticamente la 'reviviscenza' della disciplina antecedente: occorre valutare la portata effettiva delle modifiche normative e l'assetto complessivo introdotto dalle nuove disposizioni e tariffe.
- La tempestività dell'atto di revoca/riliquidazione rispetto al decorso del termine quinquennale è cruciale: se l'avviso viene notificato prima della scadenza del termine per l'edificazione, la revoca può risultare illegittima quando siano sussistite le condizioni previste dalla normativa per il beneficio.
- In presenza di contestazioni su giudicati esterni, va provato il passaggio in giudicato e la coincidenza delle posizioni soggettive/oggettive per poter invocare l'estensione degli effetti della sentenza; l'eccezione non può essere sollevata ex novo in cassazione se poteva essere proposta in appello.
- Per difendere efficacemente la richiesta di agevolazione è opportuno documentare l'inserimento dell'area in piano particolareggiato approvato, la tempistica dei permessi di costruire e ogni atto che dimostri il rispetto del termine quinquennale, nonché monitorare la normativa vigente alla data del rogito.
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