Sentenza del 17/10/2022 n. 30466 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in parziale accoglimento del reclamo, aveva ritenuto legittimo l'avviso di rettifica e liquidazione dell'Agenzia delle Entrate per imposta di registro e imposta ipocatastale relativo alla compravendita di un terreno edificabile (rogito notaio D.D. 7.11.2007). L'ufficio aveva considerato enunciata nel rogito una divisione di fatto tra particelle non registrata, con conseguente applicazione dell'imposta complementare ex art. 53 D.P.R. 131/1986 sul valore complessivo delle particelle; i ricorrenti contestavano (i) l'assenza di identità soggettiva tra atto enunciante ed enunciato e l'inesistenza di qualsiasi divisione, (ii) l'omessa pronuncia su fatti decisivi, (iii) la scorretta determinazione del valore imponibile (con richiesta di riferimento a valore anteriore alla successione), e (iv) la non imputabilità a loro dell'obbligo fiscale, essendo intervenuti solo per dare consenso alla vendita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il rogito enunciava sufficientemente gli elementi della divisione non registrata e che i ricorrenti, avendo sottoscritto l'atto pubblico, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro relativa alla complessiva cessione. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione dell'ufficio sul valore della particella, richiamando i criteri comparativi previsti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986. La Corte ha dichiarato infondate le doglianze relative a omessa pronuncia ed omesso esame di fatti decisivi, rilevando che il giudice di merito aveva esaminato e motivato sui punti contestati. Confermata altresì la possibilità di esclusione delle sanzioni in sede di merito per la buona fede dei contribuenti (come fatto dalla Commissione Tributaria Regionale). I ricorrenti sono condannati alle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22
"1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate... 2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione."
La Corte ha ritenuto applicabile la tassazione per enunciazione perché il rogito conteneva elementi chiari e completi della divisione verbale; non è richiesta una corrispondenza formale tra testi diversi se nell'atto enunciante sono descritti con certezza i contenuti dell'atto enunciato e vi è intervento delle parti.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53
"1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore nè l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile... 2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui è eseguita la registrazione..."
In mancanza di dichiarazione di valore l'ufficio può determinare la base imponibile; la Corte ha ritenuto legittima la stima comparativa dell'ufficio basata su particelle contigue e simili.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Richiamati come criteri di stima e valutazione per la determinazione della base imponibile: la discrezionalità valutativa dell'ufficio fondata su parametri comparativi è valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo violazioni di diritto.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 69
Norma sulle pene pecuniarie in caso di omissione di registrazione in termine fisso; citata nel contesto delle conseguenze della enunciazione di atti che dovevano essere registrati.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 74
Richiamato per le sanzioni connesse a dichiarazioni di data e valore in atto; la Corte ha osservato che la Commissione ha escluso le sanzioni per buona fede.
Art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5
Richiesto dai ricorrenti per censurare omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha escluso il vizio perché il giudice di merito aveva esaminato e motivato sul fatto contestato; la censura in realtà verteva su valutazione di merito non sindacabile in cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla L. n. 228/2012)
Normativa richiamata per questioni di contributo unificato e liquidazione spese di giudizio in Cassazione.
Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 25706/2020)
Principio secondo cui la tassazione per enunciazione richiede che nell'atto siano indicati tutti gli elementi, natura e contenuto, del rapporto enunciato, in modo da dare certezza del rapporto senza ricorrere ad elementi esterni; applicato nel senso che il rogito qui conteneva gli elementi necessari.
Massime di principio
- La tassazione per enunciazione (art. 22 D.P.R. 131/1986) si applica quando l'atto in cui è enunciata una disposizione (anche verbale) contiene elementi sufficienti e certi sul contenuto e natura del rapporto enunciato: non basta un generico rinvio.
- Chi sottoscrive un atto pubblico di compravendita può essere solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta di registro relativa all'intera operazione se ha partecipato all'atto con un interesse o ha prestato consenso concreto all'operazione.
- La determinazione della base imponibile da parte dell'Ufficio, in assenza di dichiarazione di valore, è basata su criteri comparativi e valutazioni di fatto (artt. 51, 52, 53 D.P.R. 131/1986): tali valutazioni sono di merito e difficilmente riformabili in Cassazione salvo errori di diritto o palese illogicità.
- Le doglianze sulla presunta omissione di esame di fatti decisivi richiedono che il giudice di legittimità dimostri che il fatto non sia stato valutato dal giudice di merito; spesso le contestazioni sono in realtà dispute interpretative di carattere fattuale non devolvibili in sede di legittimità.
- Le sanzioni fiscali possono essere mitigate o eliminate se il giudice di merito rileva in concreto la buona fede del contribuente e confusione documentale nell'atto (valutazione che resta di merito).
- Per contrastare una tassazione per enunciazione è necessario dimostrare che l'atto enunciante non contenga quegli elementi di certezza richiesti dalla giurisprudenza (cioè fornire l'analisi testuale dell'atto e dimostrare l'assenza di contenuti identificativi).
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