Sentenza del 17/10/2022 n. 50 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
IRAP - Esercizio in forma associata di fatto della professione di avvocato - Presupposto ex lege - Prova contraria a carico degli interessati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'accertamento IRAP fondato sull'assunzione che gli avvocati esercitassero la professione in forma associata di fatto; i ricorrenti contestavano l'esistenza di una "associazione di fatto" e quindi l'applicazione dell'IRAP
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'esercizio in forma associata, anche di fatto, della professione di avvocato costituisce ex lege presupposto d'imposta ai fini IRAP: l'Amministrazione non è tenuta ad accertare ulteriormente l'esistenza di un'autonoma organizzazione; resta comunque aperta la possibilità per gli interessati di fornire la prova contraria dimostrando l'insussistenza dell'esercizio in forma associata e l'assenza dei benefici professionali e organizzativi tipici di uno studio comune (es. sostituzioni, segreteria comune, locali e servizi condivisi, attività collettive)
Norme richiamate
IRAP (Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
l'esercizio in forma associata della professione rappresenta, ai fini IRAP, un presupposto d'imposta 'ex lege', per cui non è necessario che l'Amministrazione dimostri separatamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione; tuttavia il contribuente può fornire prova contraria dell'assenza di tale forma associata e dei benefici organizzativi ad essa collegati
Massime di principio
- L'esercizio professionale in forma associata, anche se non formalizzato (associazione di fatto), configura di per sé il presupposto impositivo IRAP salvo prova contraria.
- L'onere probatorio rispetto all'associazione di fatto grava sul contribuente: l'Amministrazione non deve dimostrare l'autonoma organizzazione quando opera la presunzione ex lege.
- La prova contraria deve essere concreta e documentale: occorre dimostrare l'assenza dei tipici vantaggi organizzativi derivanti dallo studio comune (assenza di segreteria o servizi comuni, assenza di sostituzioni professionali e materiali, contabilità e clienti distinti, locali e strumenti non condivisi ecc.).
- In casi simili è utile conservare e produrre documentazione che attesti l'autonomia operativa (contratti, fatture emesse separatamente, gestione contabile distinta, assenze di strumenti/servizi condivisi, corrispondenza con i clienti, prove di locali separati).
- Se il contribuente riesce a provare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata, l'accertamento IRAP fondato sulla presunzione decade; in mancanza di tale prova prevale la presunzione legale a favore dell'Amministrazione.
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